Art. 55.
                              Volontari

  Il  Ministro per l'interno, udita la Giunta del Consiglio superiore
degli   archivi,  puo',  con  suo  decreto,  consentire  che  persone
particolarmente  idonee, in possesso del titolo di studio di cui alla
lettera  a)  dell'art.  47  nonche'  dei requisiti generali di legge,
siano  ammesse a prestare, a titolo gratuito, opera di collaborazione
presso l'Amministrazione degli archivi di Stato.
  Coloro  che  hanno lodevolmente svolto l'attivita' predetta in modo
continuativo  e  regolare per piu' di sei mesi, in caso di successiva
assunzione  in  ruolo  nella  Amministrazione degli archivi di Stato,
sono esonerati dal servizio di prova.