Art. 68.
Riforma senza esame personale
Il Consiglio di leva puo' riformare senza esame personale i giovani
i quali comprovino di essere affetti di deformita' che possano, senza
che occorra il giudizio medico, dichiararsi evidentemente insanabili,
o da infermita' gravi e permanenti, ovvero da mutilazioni, accertate
da organi sanitari pubblici.
Tali deformita', mutilazioni od infermita' sono descritte
nell'elenco di cui al precedente art. 67.
Nei casi dubbi e tutte le volte che sorga il sospetto di frode, il
Consiglio di leva deve procedere all'esame personale dell'iscritto,
oppure al suo invio in osservazione in un ospedale militare.