Art. 69.
Rivedibilita'
Gli iscritti che risultino affetti da imperfezioni o infermita'
presunte sanabili sono rinviati, quali rivedibili, alla successiva
leva; qualora risultassero ancora inabili, sono riformati.
Gli iscritti rinviati alla successiva leva per infermita' non
possono essere sottoposti a nuovo esame prima che siano trascorsi sei
mesi da quello precedente.