Art. 69.
                            Rivedibilita'

  Gli  iscritti  che  risultino  affetti da imperfezioni o infermita'
presunte  sanabili  sono  rinviati, quali rivedibili, alla successiva
leva; qualora risultassero ancora inabili, sono riformati.
  Gli  iscritti  rinviati  alla  successiva  leva  per infermita' non
possono essere sottoposti a nuovo esame prima che siano trascorsi sei
mesi da quello precedente.