Art. 73.
    Eventuale ratifica dei giudizi di riforma o di rivedibilita'

  I  giudizi  di  riforma e rivedibilita' pronunciati dai Consigli di
leva   possono   essere   sottoposti   all'approvazione  o  controllo
dell'autorita'  sanitaria  centrale,  o  di altra autorita' sanitaria
militare periferica all'uopo delegata.