Art. 74. Riforma e inabilita' temporanea dei militari alle armi od in congedo Nei riguardi dei militari alle armi o di quelli in congedo illimitato provvisorio o in congedo illimitato o dispensati dal presentarsi alle armi quali residenti all'estero, spetta all'autorita' militare pronunciare la decisione di riforma in base all'elenco di cui al precedente art. 67. Spetta alla stessa autorita' di concedere il rinvio una chiamata successiva, e comunque per non oltre un anno, agli arruolati i quali, prima della incorporazione, siano stati riconosciuti temporaneamente non idonei. Ai fini del presente articolo, l'arruolato e' considerato incorporato: per l'Esercito e l'Aeronautica dal momento della presentazione all'autorita' militare per essere avviato a compiere il servizio di leva, per la Marina dal momento in cui abbia superato le prove d'idoneita' di cui al precedente art. 66.