Art. 74.
Riforma e inabilita' temporanea dei militari alle armi od in congedo

  Nei  riguardi  dei  militari  alle  armi  o  di  quelli  in congedo
illimitato  provvisorio  o  in  congedo  illimitato  o dispensati dal
presentarsi    alle   armi   quali   residenti   all'estero,   spetta
all'autorita'  militare  pronunciare  la decisione di riforma in base
all'elenco di cui al precedente art. 67.
  Spetta  alla  stessa  autorita' di concedere il rinvio una chiamata
successiva, e comunque per non oltre un anno, agli arruolati i quali,
prima  della incorporazione, siano stati riconosciuti temporaneamente
non idonei.
  Ai   fini   del   presente  articolo,  l'arruolato  e'  considerato
incorporato:   per  l'Esercito  e  l'Aeronautica  dal  momento  della
presentazione all'autorita' militare per essere avviato a compiere il
servizio  di leva, per la Marina dal momento in cui abbia superato le
prove d'idoneita' di cui al precedente art. 66.