Art. 75.
Revocabilita' delle decisioni di riforma dei militari alle armi od in
congedo
Le decisioni di riforma, pronunciate dall'autorita' sanitaria
militare sul conto dei militari alle armi od in congedo, sono
revocabili per determinazione del Ministro per la difesa entro il
termine di due anni, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato
che le cause che le motivarono non sussistano o siano cessate.
Dopo tale termine, le dette decisioni di riforma, quando ne siano
cessate le cause, sono revocabili dietro esplicita richiesta
dell'interessato, fino a quando egli abbia compiuto il
quarantacinquesimo anno di eta', se dell'Esercito o dell'Aeronautica,
o il trentanovesimo, se della Marina.
Le decisioni di riforma pronunciate dall'autorita' militare per
corruzione o per i reati di procurata o simulata infermita' di cui
all'art. 134 sono revocabili in ogni tempo.