Art. 75.
Revocabilita' delle decisioni di riforma dei militari alle armi od in
                               congedo

  Le  decisioni  di  riforma,  pronunciate  dall'autorita'  sanitaria
militare  sul  conto  dei  militari  alle  armi  od  in congedo, sono
revocabili  per  determinazione  del  Ministro per la difesa entro il
termine di due anni, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato
che le cause che le motivarono non sussistano o siano cessate.
  Dopo  tale  termine, le dette decisioni di riforma, quando ne siano
cessate   le   cause,  sono  revocabili  dietro  esplicita  richiesta
dell'interessato,    fino   a   quando   egli   abbia   compiuto   il
quarantacinquesimo anno di eta', se dell'Esercito o dell'Aeronautica,
o il trentanovesimo, se della Marina.
  Le  decisioni  di  riforma  pronunciate dall'autorita' militare per
corruzione  o  per  i reati di procurata o simulata infermita' di cui
all'art. 134 sono revocabili in ogni tempo.