Art. 95.
Concorso pubblico  per  titoli ed esami per l'assunzione di personale
          sanitario di farmacia presso gli enti ospedalieri

  I  concorsi  per  l'assunzione  presso  gli  enti  ospedalieri  dei
direttori  di  farmacia  e  farmacisti si svolgono con le modalita' e
secondo  le disposizioni di cui agli articoli 62, 75, 76 del presente
decreto.
  Il sorteggio dei direttori di farmacia che dovranno essere nominati
componenti  delle commissioni di esame dei concorsi di assunzione, e'
effettuato a norma degli articoli 76 e 92 del presente decreto da una
commissione  composta  dal  presidente  dell'ente ospedaliero o da un
consigliere   da  lui  delegato,  con  funzioni  di  presidente;  dal
presidente   della   Federazione  dell'ordine  dei  farmacisti  della
provincia o da un farmacista da lui delegato; da un funzionario della
carriera  direttiva  del  Ministero  della  sanita'  con  funzioni di
segretario.