Art. 95. Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di personale sanitario di farmacia presso gli enti ospedalieri I concorsi per l'assunzione presso gli enti ospedalieri dei direttori di farmacia e farmacisti si svolgono con le modalita' e secondo le disposizioni di cui agli articoli 62, 75, 76 del presente decreto. Il sorteggio dei direttori di farmacia che dovranno essere nominati componenti delle commissioni di esame dei concorsi di assunzione, e' effettuato a norma degli articoli 76 e 92 del presente decreto da una commissione composta dal presidente dell'ente ospedaliero o da un consigliere da lui delegato, con funzioni di presidente; dal presidente della Federazione dell'ordine dei farmacisti della provincia o da un farmacista da lui delegato; da un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanita' con funzioni di segretario.