Art. 87.
(Personale del  ruolo  ad  esaurimento  della  carriera  di  concetto
             dell'alimentazione con funzioni direttive)

  Al  personale  dei servizi dell'alimentazione il quale, assunto con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 1945
in qualita' di esperto con funzioni di carattere direttivo, sia stato
inquadrato  nel  ruolo  ad esaurimento della carriera di concetto dei
servizi  dell'alimentazione ai sensi della legge 6 marzo 1958, n. 199
ed abbia conservato le funzioni direttive ai sensi dell'art. 12 della
suddetta  legge  n.  199,  e' attribuito "ad personam" il trattamento
economico   relativo   ai   parametri   257,   307  e  387  in  luogo
rispettivamente  di  quello  corrispondente  agli  ex coefficienti di
stipendio  325,  402  e  500.  Gli  impiegati  con  parametro 387 che
svolgono  funzioni di capo compartimento conseguono, al compimento di
otto  anni  di effettivo servizio senza demerito in tale funzione, il
parametro di stipendio 530.