Art. 88. (Personale tecnico addetto alla conduzione degli automezzi) Le qualifiche di primo autista ed autista dei ruoli del personale addetto alla conduzione degli automezzi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria sono sostituite dall'unica qualifica di autista. Si applicano le norme di cui agli articoli 134 e 135 del presente decreto.