Art. 88.
     (Personale tecnico addetto alla conduzione degli automezzi)

  Le  qualifiche  di primo autista ed autista dei ruoli del personale
addetto alla conduzione degli automezzi dell'amministrazione centrale
e  periferica  del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli
istituti  di  ricerca  e  di  sperimentazione agraria sono sostituite
dall'unica qualifica di autista.
  Si  applicano  le norme di cui agli articoli 134 e 135 del presente
decreto.