Art. 112. (Riunione di servizi statali) Il dipendente che abbia prestato, presso la stessa o presso diverse amministrazioni statali, servizi per i quali e' previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato ha diritto alla riunione dei servizi stessi, ai fini del conseguimento di un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalita' dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in relazione alla definitiva cessazione dal servizio.