Art. 112.
                    (Riunione di servizi statali)

  Il dipendente che abbia prestato, presso la stessa o presso diverse
amministrazioni   statali,   servizi  per  i  quali  e'  previsto  il
trattamento  di  quiescenza  a  carico  del  bilancio  dello Stato ha
diritto  alla  riunione dei servizi stessi, ai fini del conseguimento
di  un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalita' dei
servizi  prestati  e  secondo  le norme applicabili in relazione alla
definitiva cessazione dal servizio.