Art. 113. (Ricongiunzione di servizi resi allo Stato e ad enti locali) Il servizio prestato dal personale civile delle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo ed il servizio militare permanente o continuativo sono ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il servizio reso alle dipendenze di enti locali con iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro oppure a casse, fondi, regolamenti o convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli enti predetti, nonche' con il servizio comunque prestato con iscrizione agli istituti di previdenza sopra menzionati. La ricongiunzione di cui al precedente comma si effettua anche per il servizio non permanente o non continuativo reso dai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano conseguito almeno il grado di sergente maggiore o equiparato, per quello reso dai brigadieri e vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e dai pari grado dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia nonche' per quello prestato dai graduati e militari di truppa dell'Arma e dei Corpi predetti. Nei riguardi dei dipendenti per i quali ricorre l'applicazione dei commi precedenti, la ricongiunzione e' estensibile ai servizi ivi non contemplati, quando essa sia ammessa dagli ordinamenti dello Stato, degli istituti di previdenza o degli altri enti che concorrono alla ricongiunzione. Qualora per l'assunzione in uno dei posti ricoperti dal dipendente nel corso di un servizio ammesso a ricongiunzione sia stato prescritto il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione connessa alla laurea, si applica l'art. 25 della legge 3 maggio 1967, n. 315.