Art. 113.
    (Ricongiunzione di servizi resi allo Stato e ad enti locali)

  Il  servizio  prestato  dal  personale civile delle amministrazioni
dello  Stato  anche  con ordinamento autonomo ed il servizio militare
permanente   o   continuativo   sono  ricongiungibili,  ai  fini  del
trattamento  di  quiescenza,  con il servizio reso alle dipendenze di
enti  locali  con iscrizione agli istituti di previdenza amministrati
dal  Ministero  del  tesoro  oppure  a  casse,  fondi,  regolamenti o
convenzioni  speciali di pensione esistenti presso gli enti predetti,
nonche'  con  il  servizio  comunque  prestato  con  iscrizione  agli
istituti di previdenza sopra menzionati.
  La  ricongiunzione di cui al precedente comma si effettua anche per
il  servizio non permanente o non continuativo reso dai sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano conseguito
almeno  il  grado  di sergente maggiore o equiparato, per quello reso
dai brigadieri e vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e dai pari
grado dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di
finanza  e  degli  agenti di custodia nonche' per quello prestato dai
graduati e militari di truppa dell'Arma e dei Corpi predetti.
  Nei  riguardi dei dipendenti per i quali ricorre l'applicazione dei
commi precedenti, la ricongiunzione e' estensibile ai servizi ivi non
contemplati,  quando  essa sia ammessa dagli ordinamenti dello Stato,
degli  istituti  di previdenza o degli altri enti che concorrono alla
ricongiunzione.
  Qualora  per l'assunzione in uno dei posti ricoperti dal dipendente
nel   corso  di  un  servizio  ammesso  a  ricongiunzione  sia  stato
prescritto   il   diploma   di  laurea  o,  in  aggiunta,  quello  di
specializzazione  connessa  alla  laurea,  si applica l'art. 25 della
legge 3 maggio 1967, n. 315.