Art. 114.
     (Trattamento di quiescenza in base ai servizi ricongiunti)

  All'atto  della definitiva cessazione dal servizio il dipendente ha
diritto  ad un trattamento di quiescenza determinato sulla base della
totalita'  dei  servizi  resi  allo Stato e agli enti di cui all'art.
113.
  Il  computo  di  tali  servizi  si  effettua  secondo  le norme dei
rispettivi ordinamenti.
  Il trattamento di quiescenza, sia per il diritto che per la misura,
e'  stabilito  secondo  l'ordinamento statale se l'ultimo servizio e'
stato  reso allo Stato, ovvero secondo le norme che regolano il detto
trattamento  presso l'ente o l'istituto al quale il dipendente presta
servizio o e' iscritto all'atto della definitiva cessazione.
  Il  trattamento  di  quiescenza  e' corrisposto integralmente dallo
Stato ovvero dall'ente o dall'istituto di cui al comma precedente; ed
e'    considerato    a    tutti   gli   effetti   a   totale   carico
dell'amministrazione   statale,  dell'ente  o  dell'istituto  che  lo
corrisponde,  come  se  a  tale  amministrazione,  ente o istituto il
dipendente  avesse  prestato  servizio o fosse stato iscritto durante
l'intero periodo di servizio computato.
  Il  trattamento  di  riversibilita',  sia per il diritto che per la
misura,  si stabilisce in base all'ordinamento statale ovvero in base
a quello dell'ente o dell'istituto di previdenza che ha corrisposto o
-  nel caso che il dipendente sia deceduto in attivita' di servizio -
avrebbe  dovuto  corrispondere  il relativo trattamento di quiescenza
diretto.
  Resta  salvo il diritto all'eventuale differenza tra il trattamento
liquidato  a  norma  del  presente  articolo  e quello previsto dagli
ordinamenti speciali degli enti locali.