Art. 114. (Trattamento di quiescenza in base ai servizi ricongiunti) All'atto della definitiva cessazione dal servizio il dipendente ha diritto ad un trattamento di quiescenza determinato sulla base della totalita' dei servizi resi allo Stato e agli enti di cui all'art. 113. Il computo di tali servizi si effettua secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. Il trattamento di quiescenza, sia per il diritto che per la misura, e' stabilito secondo l'ordinamento statale se l'ultimo servizio e' stato reso allo Stato, ovvero secondo le norme che regolano il detto trattamento presso l'ente o l'istituto al quale il dipendente presta servizio o e' iscritto all'atto della definitiva cessazione. Il trattamento di quiescenza e' corrisposto integralmente dallo Stato ovvero dall'ente o dall'istituto di cui al comma precedente; ed e' considerato a tutti gli effetti a totale carico dell'amministrazione statale, dell'ente o dell'istituto che lo corrisponde, come se a tale amministrazione, ente o istituto il dipendente avesse prestato servizio o fosse stato iscritto durante l'intero periodo di servizio computato. Il trattamento di riversibilita', sia per il diritto che per la misura, si stabilisce in base all'ordinamento statale ovvero in base a quello dell'ente o dell'istituto di previdenza che ha corrisposto o - nel caso che il dipendente sia deceduto in attivita' di servizio - avrebbe dovuto corrispondere il relativo trattamento di quiescenza diretto. Resta salvo il diritto all'eventuale differenza tra il trattamento liquidato a norma del presente articolo e quello previsto dagli ordinamenti speciali degli enti locali.