Art. 116. (Ricongiunzione dei servizi statali e di quelli resi ai Banchi di Napoli e di Sicilia) I servizi statali di cui all'art. 113, primo e secondo comma, sono ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il servizio reso in qualita' di impiegato del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia. Si applicano le disposizioni contenute nel citato articolo 113, terzo e quarto comma, e negli articoli 114 e 115.