Art. 116.
(Ricongiunzione  dei  servizi  statali  e di quelli resi ai Banchi di
                        Napoli e di Sicilia)

  I  servizi statali di cui all'art. 113, primo e secondo comma, sono
ricongiungibili,  ai  fini  del  trattamento  di  quiescenza,  con il
servizio  reso  in  qualita'  di  impiegato del Banco di Napoli o del
Banco di Sicilia.
  Si  applicano  le  disposizioni  contenute nel citato articolo 113,
terzo e quarto comma, e negli articoli 114 e 115.