Art. 117.
             (Rifusione del trattamento gia' liquidato)

  Nel  caso di riunione o di ricongiunzione di servizi, il dipendente
che  per  il  servizio reso in precedenza abbia conseguito pensione o
assegno,  normale o di privilegio, ne perde il godimento ed e' tenuto
a  rifondere  le  rate  percepite  durante  la  nuova  prestazione di
servizio   effettuando   la   rifusione  in  unica  soluzione  oppure
ratealmente  mediante  trattenute sullo stipendio, sulla paga o sulla
retribuzione;  le  trattenute,  la  cui  misura  non puo' superare un
quinto  di  detti  assegni  di attivita', sono operate per un periodo
massimo di dieci anni.
  Il  dipendente  che abbia conseguito indennita' per una volta tanto
e' tenuto a rifonderla in unica soluzione oppure ratealmente mediante
la  stessa  trattenuta  di  cui al primo comma e, in questo caso, con
l'interesse  al  saggio  legale  decorrente  dalla data di inizio del
nuovo rapporto.
  Le  rate  di  cui ai commi precedenti, non ancora versate alla data
della  definitiva  cessazione  dal  servizio,  vengono recuperate sul
nuovo  trattamento  di  quiescenza,  diretto e di riversibilita', con
trattenute   non   superiori  al  quinto  della  misura  mensile  del
trattamento stesso.
  Qualora  sia liquidata una nuova indennita' per una volta tanto, il
recupero si effettua mediante detrazione dall'indennita' stessa.