Art. 118. (Disposizioni comuni) In tutti i casi di riunione o di ricongiunzione di servizi, ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di quiescenza spettante sulla base dei servizi riuniti o ricongiunti, non possono essere considerati uno stipendio, una paga o una retribuzione superiori a quelli posti a base della liquidazione del precedente trattamento di quiescenza se non sia trascorso almeno un anno intero nel nuovo rapporto. Il trattamento di quiescenza suddetto non puo', comunque, essere inferiore a quello che sarebbe spettato in relazione al servizio precedente.