Art. 118.
                        (Disposizioni comuni)

  In tutti i casi di riunione o di ricongiunzione di servizi, ai fini
della   liquidazione   o  della  riliquidazione  del  trattamento  di
quiescenza  spettante  sulla  base dei servizi riuniti o ricongiunti,
non  possono  essere  considerati  uno  stipendio,  una  paga  o  una
retribuzione  superiori  a quelli posti a base della liquidazione del
precedente  trattamento  di quiescenza se non sia trascorso almeno un
anno intero nel nuovo rapporto.
  Il  trattamento  di  quiescenza suddetto non puo', comunque, essere
inferiore  a  quello  che  sarebbe  spettato in relazione al servizio
precedente.