Art. 57. 
                            Esportazione 
 
  Il Ministero della sanita', rilasciato il permesso di  esportazione
ne da' tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la  quale
deve  essere  effettuata  la  esportazione,  e  all'ufficio  di   cui
all'articolo 7. 
  Copia del permesso e' inoltrata alle competenti autorita' del Paese
di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri. 
  Sulla  matrice  e  sulla  figlia  della  bolletta  di  esportazione
rilasciata dalla dogana devono essere indicati la data ed  il  numero
del permesso di esportazione, il quale rimane allegato alla matrice. 
  Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio della Repubblica la
dogana  da'  immediata  comunicazione  al  Ministero  della  sanita',
segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione. 
  Nel caso di esportazione a  mezzo  pacco  postale,  ferroviario  od
aereo,  il  permesso   di   esportazione   deve   essere   presentato
dall'operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od aerei, i
quali sono tenuti ad unirlo ai documenti di viaggio  a  scorta  della
merce  fino  alla  dogana  di  uscita.  Quest'ultima  provvede   agli
adempimenti indicati nei precedenti commi. 
  La spedizione deve essere effettuata secondo le modalita' stabilite
con decreto del Ministro per la sanita'.