Art. 57. Esportazione Il Ministero della sanita', rilasciato il permesso di esportazione ne da' tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata la esportazione, e all'ufficio di cui all'articolo 7. Copia del permesso e' inoltrata alle competenti autorita' del Paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri. Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione rilasciata dalla dogana devono essere indicati la data ed il numero del permesso di esportazione, il quale rimane allegato alla matrice. Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio della Repubblica la dogana da' immediata comunicazione al Ministero della sanita', segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione. Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od aereo, il permesso di esportazione deve essere presentato dall'operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od aerei, i quali sono tenuti ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della merce fino alla dogana di uscita. Quest'ultima provvede agli adempimenti indicati nei precedenti commi. La spedizione deve essere effettuata secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro per la sanita'.