Art. 135.
Tentativo obbligatorio di conciliazione
1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie
individuali di lavoro previsto dall'art. 65, comma 1, del decreto
legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165 puo' svolgersi, oltre che
secondo le forme previste dall'art. 66 del medesimo decreto
legislativo e dal contratto collettivo nazionale quadro in materia di
conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001, come integrato
dall'ipotesi di accordo quadro siglata in data 19 marzo 2003, sulla
base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la parte
ricorrente puo', in materia di contenzioso afferente alla mobilita'
interregionale, adire anche la procedura di cui all'art. 484 del
testo unico n. 297/1994.
3. Presso le articolazioni territoriali del MPI e' istituito un
ufficio con compiti di segreteria per le parti che devono svolgere il
tentativo di conciliazione con annesso un apposito albo per la
pubblicazione degli atti della procedura.
4. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta
dalla parte, deve essere depositata presso l'ufficio del contenzioso
dell'amministrazione competente e presso l'ufficio territoriale di
cui al comma 2, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. Limitatamente alle controversie riguardanti le
materia della mobilita' e delle assunzioni, sia a tempo determinato
che a tempo indeterminato, gli interessati possono presentare la
richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi del presente
articolo entro il termine perentorio di quindici giorni dalla
pubblicazione o notifica dell'atto che si ritiene lesivo dei propri
diritti, ferma restando la facolta' di utilizzare, decorso tale
termine, le altre forme previste dal comma 1.
5. La richiesta deve indicare:
- le generalita' del richiedente, la natura del rapporto di
lavoro, la sede ove il lavoratore e' addetto;
- il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni
riguardati la procedura di conciliazione;
- l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a
fondamento della richiesta;
- qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente,
l'eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale e conferibile
anche in un secondo momento, al quale la parte conferisce mandato di
rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.
6. Entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta
l'amministrazione compie un primo esame sommario che puo' concludersi
con l'accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso contrario,
deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso
l'ufficio di segreteria e la controparte potra' prenderne visione.
Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuera' il proprio
rappresentante con potere di conciliare. La comparizione della parti
per l'esperimento del tentativo di conciliazione e' fissata, da parte
dell'ufficio di segreteria di cui al comma 2, in una data compresa
nei quindici giorni successivi al deposito delle osservazioni
dell'amministrazione. L'ufficio di segreteria provvedera', all'atto
della comparizione, all'identificazione dei soggetti che svolgono il
tentativo di conciliazione, che sara' registrata nel verbale di cui
ai commi 8 e 9.
7. Qualora la soluzione della controversia prospettata riguardi
le materie della mobilita' e delle assunzioni, l'amministrazione deve
pubblicare all'albo dell'ufficio di segreteria di cui al comma 2,
contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione, in
modo da consentire agli eventuali terzi interessati di venire a
conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire
all'amministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci giorni
dalla pubblicazione della notizia. In questo caso il termine per il
deposito delle osservazione da parte dell'amministrazione e' fissato
in dodici giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di
cinque giorni dalla data di convocazione delle parti. Se il tentativo
riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto
dall'ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo
decreto del giudice del lavoro competente ai sensi dell'art. 411 del
codice di procedura civile. Il processo verbale relativo al tentativo
obbligatorio di conciliazione e' depositato a cura di una delle parti
o di un'associazione sindacale, presso Direzione provinciale del
lavoro competente, che provvede a sua volta a depositarlo presso la
cancelleria del tribunale ai sensi dell'art. 411 del codice di
procedura civile per la dichiarazione di esecutivita'. Il verbale che
dichiara non riuscita la conciliazione e' acquisito nel successivo
giudizio ai sensi e per quanto previsto dall'art. 66, comma 7, del
decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more
dell'acquisizione della dichiarazione di esecutivita', il verbale di
conciliazione produrra' comunque immediata efficacia tra le parti per
la soluzione della controversia.
9. In caso di mancato accordo tra le parti, l'ufficio di cui al
comma 2 stilera' un verbale di mancata conciliazione che,
sottoscritto dalla parti, sara' depositato, a cura di una di esse o
di un'associazione sindacale, presso la competente Direzione
provinciale del lavoro.
10. Qualora l'amministrazione non depositi nei termini le proprie
osservazioni, l'ufficio di cui al comma 2 convochera' comunque le
parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione. Qualora
l'amministrazione non si presenti all'udienza di trattazione, sara'
comunque stilato un processo verbale che prendera' atto del tentativo
non riuscito di conciliazione, che sara' depositato presso la
competente Direzione provinciale del lavoro con le procedure di cui
al precedente comma 8.
11. Nei confronti del rappresentante della pubblica
amministrazione nello svolgimento del tentativo obbligatorio di
conciliazione trova applicazione, in materia di responsabilita'
amministrativa, quanto previsto dal comma 8 del citato art. 66 del
decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165.