Art. 135.

               Tentativo obbligatorio di conciliazione

    1.  Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie
individuali  di  lavoro  previsto  dall'art. 65, comma 1, del decreto
legislativo  n.  30 marzo  2001,  n.  165  puo'  svolgersi, oltre che
secondo   le   forme  previste  dall'art.  66  del  medesimo  decreto
legislativo e dal contratto collettivo nazionale quadro in materia di
conciliazione   e  arbitrato  del  23 gennaio  2001,  come  integrato
dall'ipotesi  di  accordo quadro siglata in data 19 marzo 2003, sulla
base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo.
    2. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la parte
ricorrente  puo',  in materia di contenzioso afferente alla mobilita'
interregionale,  adire  anche  la  procedura  di cui all'art. 484 del
testo unico n. 297/1994.
    3.  Presso  le articolazioni territoriali del MPI e' istituito un
ufficio con compiti di segreteria per le parti che devono svolgere il
tentativo  di  conciliazione  con  annesso  un  apposito  albo per la
pubblicazione degli atti della procedura.
    4.  La  richiesta  del  tentativo  di conciliazione, sottoscritta
dalla  parte, deve essere depositata presso l'ufficio del contenzioso
dell'amministrazione  competente  e  presso l'ufficio territoriale di
cui  al  comma 2,  ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. Limitatamente alle controversie riguardanti le
materia  della  mobilita' e delle assunzioni, sia a tempo determinato
che  a  tempo  indeterminato,  gli  interessati possono presentare la
richiesta  di  tentativo  di  conciliazione  ai  sensi  del  presente
articolo entro   il  termine  perentorio  di  quindici  giorni  dalla
pubblicazione  o  notifica dell'atto che si ritiene lesivo dei propri
diritti,  ferma  restando  la  facolta'  di  utilizzare, decorso tale
termine, le altre forme previste dal comma 1.
    5. La richiesta deve indicare:
      - le  generalita'  del  richiedente,  la natura del rapporto di
lavoro, la sede ove il lavoratore e' addetto;
      - il   luogo   dove  devono  essere  inviate  le  comunicazioni
riguardati la procedura di conciliazione;
      - l'esposizione  sommaria  dei  fatti  e  delle ragioni poste a
fondamento della richiesta;
      - qualora  il lavoratore non intenda presentarsi personalmente,
l'eventuale  delega  ad altro soggetto, anche sindacale e conferibile
anche  in un secondo momento, al quale la parte conferisce mandato di
rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.
    6.   Entro   quindici  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta
l'amministrazione compie un primo esame sommario che puo' concludersi
con  l'accoglimento  delle pretese del lavoratore. In caso contrario,
deposita   nel   medesimo  termine  le  proprie  osservazioni  presso
l'ufficio  di  segreteria  e la controparte potra' prenderne visione.
Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuera' il proprio
rappresentante  con potere di conciliare. La comparizione della parti
per l'esperimento del tentativo di conciliazione e' fissata, da parte
dell'ufficio  di  segreteria  di cui al comma 2, in una data compresa
nei   quindici  giorni  successivi  al  deposito  delle  osservazioni
dell'amministrazione.  L'ufficio  di segreteria provvedera', all'atto
della  comparizione, all'identificazione dei soggetti che svolgono il
tentativo  di  conciliazione, che sara' registrata nel verbale di cui
ai commi 8 e 9.
    7.  Qualora  la soluzione della controversia prospettata riguardi
le materie della mobilita' e delle assunzioni, l'amministrazione deve
pubblicare  all'albo  dell'ufficio  di  segreteria di cui al comma 2,
contestualmente  al  ricevimento,  la  richiesta di conciliazione, in
modo  da  consentire  agli  eventuali  terzi  interessati di venire a
conoscenza   del   contenzioso   in   atto   e   di   far   pervenire
all'amministrazione  loro  eventuali  osservazioni entro dieci giorni
dalla  pubblicazione  della notizia. In questo caso il termine per il
deposito  delle osservazione da parte dell'amministrazione e' fissato
in dodici giorni dal ricevimento della richiesta.
    8.  Il  tentativo  di conciliazione deve esaurirsi nel termine di
cinque giorni dalla data di convocazione delle parti. Se il tentativo
riesce,  le  parti  sottoscrivono  un  processo  verbale, predisposto
dall'ufficio  di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo
decreto  del giudice del lavoro competente ai sensi dell'art. 411 del
codice di procedura civile. Il processo verbale relativo al tentativo
obbligatorio di conciliazione e' depositato a cura di una delle parti
o  di  un'associazione  sindacale,  presso  Direzione provinciale del
lavoro  competente,  che provvede a sua volta a depositarlo presso la
cancelleria  del  tribunale  ai  sensi  dell'art.  411  del codice di
procedura civile per la dichiarazione di esecutivita'. Il verbale che
dichiara  non  riuscita  la conciliazione e' acquisito nel successivo
giudizio  ai  sensi  e per quanto previsto dall'art. 66, comma 7, del
decreto   legislativo   n.   30 marzo   2001,   n.  165.  Nelle  more
dell'acquisizione  della dichiarazione di esecutivita', il verbale di
conciliazione produrra' comunque immediata efficacia tra le parti per
la soluzione della controversia.
    9.  In  caso di mancato accordo tra le parti, l'ufficio di cui al
comma 2   stilera'   un   verbale   di   mancata  conciliazione  che,
sottoscritto  dalla  parti, sara' depositato, a cura di una di esse o
di   un'associazione   sindacale,   presso  la  competente  Direzione
provinciale del lavoro.
    10. Qualora l'amministrazione non depositi nei termini le proprie
osservazioni,  l'ufficio  di  cui  al comma 2 convochera' comunque le
parti  per  lo  svolgimento  del  tentativo di conciliazione. Qualora
l'amministrazione  non  si presenti all'udienza di trattazione, sara'
comunque stilato un processo verbale che prendera' atto del tentativo
non  riuscito  di  conciliazione,  che  sara'  depositato  presso  la
competente  Direzione  provinciale del lavoro con le procedure di cui
al precedente comma 8.
    11.    Nei    confronti   del   rappresentante   della   pubblica
amministrazione  nello  svolgimento  del  tentativo  obbligatorio  di
conciliazione  trova  applicazione,  in  materia  di  responsabilita'
amministrativa,  quanto  previsto  dal comma 8 del citato art. 66 del
decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165.