Art. 137. Modalita' di designazione dell'arbitro 1. La richiesta di compromettere in arbitri la controversia deve essere comunicata all'altra parte secondo le modalita' previste dall'art. 3 del CCNQ del 23 gennaio 2001. Entro il termine di dieci giorni la controparte deve a sua volta comunicare, con le stesse modalita' previste dall'art. 3 del medesimo CCNQ, se intende o no accettare la proposta. Se la proposta e' accettata, entro i successivi 10 giorni le parti procederanno alla scelta, in accordo tra loro, di un arbitro appartenente alle categorie previste dall'art. 5, comma 4, del CCNQ predetto. In caso di mancato accordo, entro lo stesso termine, si procedera', alla presenza delle parti e presso la camera arbitrale competente, all'estrazione a sorte dell'arbitro, scelto nell'ambito della lista arbitrale regionale prevista dall'art. 5, comma 2, del CCNQ 23 gennaio 2001. Ciascuna delle parti puo' decidere di revocare il consenso prima dell'estrazione a sorte degli arbitri, fatto salvo quanto previsto, in tema di sanzioni disciplinari, dall'art. 6, comma 2, del CCNQ 23 gennaio 2001. 2. Ciascuna delle parti puo' rifiutare l'arbitro sorteggiato qualora il medesimo abbia rapporti di parentela o affinita' entro il quarto grado con l'altra parte, o motivi non sindacabili di incompatibilita' personale. Un secondo rifiuto della stessa parte comporta la rinuncia all'arbitrato, ferma restando la possibilita' di adire l'autorita' giudiziaria. 3. L'atto di accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro deve essere depositato, a cura delle parti, presso la camera arbitrale stabile, costituita ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del CCNQ del 23 gennaio 2001 entro cinque giorni dalla designazione comunque effettuata, sotto pena di nullita' del procedimento. 4. Le parti possono concordare che il procedimento si svolga presso la camera arbitrale regionale oppure, dandone immediata comunicazione alla medesima, presso l'istituzione cui appartiene l'interessato. 5. Si applicano per l'arbitrato le procedure previste dagli articoli 4 e 6 del CCNQ del 23 gennaio 2001.