Art. 137.

               Modalita' di designazione dell'arbitro

    1.  La richiesta di compromettere in arbitri la controversia deve
essere  comunicata  all'altra  parte  secondo  le  modalita' previste
dall'art.  3  del CCNQ del 23 gennaio 2001. Entro il termine di dieci
giorni  la  controparte  deve  a  sua volta comunicare, con le stesse
modalita'  previste  dall'art.  3  del medesimo CCNQ, se intende o no
accettare   la  proposta.  Se  la  proposta  e'  accettata,  entro  i
successivi  10  giorni  le parti procederanno alla scelta, in accordo
tra   loro,  di  un  arbitro  appartenente  alle  categorie  previste
dall'art. 5, comma 4, del CCNQ predetto.
    In   caso  di  mancato  accordo,  entro  lo  stesso  termine,  si
procedera',  alla  presenza  delle parti e presso la camera arbitrale
competente,  all'estrazione  a sorte dell'arbitro, scelto nell'ambito
della  lista  arbitrale  regionale prevista dall'art. 5, comma 2, del
CCNQ 23 gennaio 2001.
    Ciascuna  delle parti puo' decidere di revocare il consenso prima
dell'estrazione  a  sorte degli arbitri, fatto salvo quanto previsto,
in  tema  di  sanzioni  disciplinari,  dall'art. 6, comma 2, del CCNQ
23 gennaio 2001.
    2.  Ciascuna  delle  parti  puo'  rifiutare l'arbitro sorteggiato
qualora  il medesimo abbia rapporti di parentela o affinita' entro il
quarto   grado  con  l'altra  parte,  o  motivi  non  sindacabili  di
incompatibilita' personale.
    Un  secondo  rifiuto  della  stessa  parte  comporta  la rinuncia
all'arbitrato,  ferma  restando  la possibilita' di adire l'autorita'
giudiziaria.
    3.  L'atto  di  accettazione  dell'incarico da parte dell'arbitro
deve  essere  depositato,  a  cura  delle  parti,  presso  la  camera
arbitrale  stabile, costituita ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del
CCNQ  del  23 gennaio  2001  entro  cinque  giorni dalla designazione
comunque effettuata, sotto pena di nullita' del procedimento.
    4.  Le  parti  possono  concordare  che il procedimento si svolga
presso  la  camera  arbitrale  regionale  oppure,  dandone  immediata
comunicazione  alla  medesima,  presso  l'istituzione  cui appartiene
l'interessato.
    5.  Si  applicano  per  l'arbitrato  le  procedure previste dagli
articoli 4 e 6 del CCNQ del 23 gennaio 2001.