Art. 137.
Modalita' di designazione dell'arbitro
1. La richiesta di compromettere in arbitri la controversia deve
essere comunicata all'altra parte secondo le modalita' previste
dall'art. 3 del CCNQ del 23 gennaio 2001. Entro il termine di dieci
giorni la controparte deve a sua volta comunicare, con le stesse
modalita' previste dall'art. 3 del medesimo CCNQ, se intende o no
accettare la proposta. Se la proposta e' accettata, entro i
successivi 10 giorni le parti procederanno alla scelta, in accordo
tra loro, di un arbitro appartenente alle categorie previste
dall'art. 5, comma 4, del CCNQ predetto.
In caso di mancato accordo, entro lo stesso termine, si
procedera', alla presenza delle parti e presso la camera arbitrale
competente, all'estrazione a sorte dell'arbitro, scelto nell'ambito
della lista arbitrale regionale prevista dall'art. 5, comma 2, del
CCNQ 23 gennaio 2001.
Ciascuna delle parti puo' decidere di revocare il consenso prima
dell'estrazione a sorte degli arbitri, fatto salvo quanto previsto,
in tema di sanzioni disciplinari, dall'art. 6, comma 2, del CCNQ
23 gennaio 2001.
2. Ciascuna delle parti puo' rifiutare l'arbitro sorteggiato
qualora il medesimo abbia rapporti di parentela o affinita' entro il
quarto grado con l'altra parte, o motivi non sindacabili di
incompatibilita' personale.
Un secondo rifiuto della stessa parte comporta la rinuncia
all'arbitrato, ferma restando la possibilita' di adire l'autorita'
giudiziaria.
3. L'atto di accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro
deve essere depositato, a cura delle parti, presso la camera
arbitrale stabile, costituita ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del
CCNQ del 23 gennaio 2001 entro cinque giorni dalla designazione
comunque effettuata, sotto pena di nullita' del procedimento.
4. Le parti possono concordare che il procedimento si svolga
presso la camera arbitrale regionale oppure, dandone immediata
comunicazione alla medesima, presso l'istituzione cui appartiene
l'interessato.
5. Si applicano per l'arbitrato le procedure previste dagli
articoli 4 e 6 del CCNQ del 23 gennaio 2001.