Art. 75. Borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di perfezionamento e di specializzazione. Il Ministro della pubblica istruzione, bandisce, entro il 15 gennaio di ogni anno, concorsi per l'attribuzione di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e di specializzazione, presso universita' italiane e straniere a favore dei laureati capaci e meritevoli, di cittadinanza italiana, che fruiscano di un reddito personale complessivo non superiore a lire 8 milioni. Il Ministro con suo decreto puo', ogni due anni, adeguare tale limite di reddito alle variazioni del costo della vita. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, stabilisce annualmente con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio, il numero complessivo, l'ammontare - non inferiore a lire 6 milioni annui lordi - e la ripartizione tra le universita' delle borse da conferire e l'eventuale rivalutazione delle borse pluriennali gia' conferite. Il consiglio di amministrazione di ciascuna universita', su conforme parere del senato accademico, sulla base dei criteri generali fissati dal Ministro con lo stesso decreto di cui al precedente comma, propone, entro trenta giorni dalla data del decreto medesimo la ripartizione delle borse assegnate all'universita' tra le singole scuole di specializzazione e perfezionamento, in essa funzionanti. Il Ministro della pubblica istruzione, valutate le proposte delle universita', provvede ad emanare il bando di cui al precedente primo comma indicando il numero delle borse messe a concorso per ciascuna universita' e per ciascuna scuola. Tutti coloro che sono ammessi ai corsi di dottorato di ricerca ai sensi del primo comma dell'art. 68 nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 70 hanno diritto alla borsa di studio purche' rientrino nelle condizioni di reddito personale fissate nel primo Comma del presente articolo. Nel decreto di cui al precedente terzo comma sara' determinata la quota parte dell'importo complessivo delle borse da attribuire ai sensi del precedente comma. Non meno di un quarto del numero complessivo delle borse stabilito con il decreto di cui al precedente terzo comma deve essere destinato a borse di studio per attivita' di perfezionamento all'estero. L'importo di tali borse e' elevato del 50 per cento.