Art. 76. Svolgimento del concorso per l'attribuzione delle borse di studio Il concorso per l'attribuzione delle borse di studio si svolge su base nazionale per ciascun tipo di scuola di perfezionamento o di specializzazione. Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate al Ministero della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di cui al primo comma del precedente articolo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso i laureati di cittadinanza italiana, ammessi a frequentare le scuole di perfezionamento o di specializzazione sulla base delle disposizioni stabilite dagli statuti delle singole scuole, a condizione che fruiscono reddito personale complessivo di cui al primo comma del precedente art. 75. Nella domanda il candidato deve espressamente dichiarare che concorre alle borse di studio attribuita scuola presso la quale e' iscritto. Il concorso e' per titoli ed esami. Le commissioni sono costituite da tre professori di ruolo di cui due ordinari ed uno associato e, in prima applicazione, al posto dell'associato, un incaricato stabilizzato estratti a sorte su una rosa di docenti delle materie del settore cui la scuola appartiene, designata in numero triplo dal Consiglio universitario nazionale. L'esame consiste in una prova scritta e in un colloquio per accertare l'esistenza del livello di preparazione necessario per frequentare la scuola. Le commissioni attribuiscono un ponteggio a ciascuna delle seguenti voci: a) prova di esame; b) voto di laurea e degli esami di profitto; c) pubblicazione; d) altri titoli. Entro il 15 maggio le commissioni formulano una graduatoria sulla base della somma dei punteggi riportati da ciascun candidato per ciascuna delle voci di cui al comma precedente. Le borse vengono attribuite, secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza dei posti disponibili per ciascuna scuola.