Art. 79. Obblighi dei borsisti Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e i borsisti iscritti alle scuole di perfezionamento e di specializzazione non possono, in ogni caso, essere impegnati in attivita' didattiche. Essi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine. La non osservanza delle norme statutarie delle scuole comporta la decadenza dal godimento della borsa. I borsisti non possono svolgere attivita' professionale o di consulenza retribuita ne' per enti pubblici ne' per privati. Le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.