Art. 80. Istituzione di borse di studio per laureati con fondi a carico del bilancio universitario Le universita' possono istituire borse di studio per la frequenza di scuole di specializzazione o di perfezionamento con fondi, iscritti nel bilancio universitario, provenienti da donazioni o convenzioni con enti o privati. Le borse sono attribuite, secondo modalita' da determinarsi con apposito regolamento rettorale, agli allievi iscritti alle scuole di specializzazione o di perfezionamento che, pur rientrando nelle condizioni di reddito previste nel precedente art. 75, non abbiano ottenuto la borsa di studio ministeriale.