Art. 80.
Istituzione di borse di studio  per  laureati  con fondi a carico del
                       bilancio universitario

  Le  universita'  possono istituire borse di studio per la frequenza
di  scuole  di  specializzazione  o  di  perfezionamento  con  fondi,
iscritti  nel  bilancio  universitario,  provenienti  da  donazioni o
convenzioni  con  enti  o  privati. Le borse sono attribuite, secondo
modalita'  da  determinarsi  con apposito regolamento rettorale, agli
allievi iscritti alle scuole di specializzazione o di perfezionamento
che,   pur  rientrando  nelle  condizioni  di  reddito  previste  nel
precedente   art.  75,  non  abbiano  ottenuto  la  borsa  di  studio
ministeriale.