ART. 53.
(Programmi del Ministero per i beni culturali e ambientali).
Il Ministero per i beni culturali e ambientali, nel quadro dei
programmi di cui all'articolo 17, definisce un piano straordinario
nel quale sono individuati gli interventi da attuare prioritariamente
per assicurare la riapertura e il funzionamento dei fondamentali
istituti bibliotecari, museali, archivistici, monumentali,
archeologici delle due regioni. Tale piano potra' prevedere anche
forme di riattivazione parziale e dovra' individuare adeguate
strutture di ricovero dei beni mobili salvati dalla distruzione dei
centri colpiti dal terremoto, garantendo l'idoneita' dal punto di
vista della sicurezza e dei requisiti ambientali, nonche',
possibilmente l'accesso da parte del pubblico o, comunque, degli
studiosi.
Il Ministero per i beni culturali e ambientali organizza altresi',
sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali e con l'assistenza degli istituti centrali, corsi di
qualificazione e di aggiornamento sui problemi della salvezza, del
recupero e del restauro del patrimonio culturale danneggiato dal
terremoto.
Comuni singoli o comuni associati, nonche' le comunita' montane,
possono proporre, entro 60 giorni dall'approvazione della presente
legge, un programma per la riattivazione o per la costruzione di
strutture destinate ad attivita' bibliotecarie, di pubblica lettura e
per lo svolgimento di iniziative culturali di base. Le richieste sono
trasmesse alla Regione che predispone entro 60 giorni, d'intesa con
gli enti locali interessati, il piano degli interventi.