ART. 53. (Programmi del Ministero per i beni culturali e ambientali). Il Ministero per i beni culturali e ambientali, nel quadro dei programmi di cui all'articolo 17, definisce un piano straordinario nel quale sono individuati gli interventi da attuare prioritariamente per assicurare la riapertura e il funzionamento dei fondamentali istituti bibliotecari, museali, archivistici, monumentali, archeologici delle due regioni. Tale piano potra' prevedere anche forme di riattivazione parziale e dovra' individuare adeguate strutture di ricovero dei beni mobili salvati dalla distruzione dei centri colpiti dal terremoto, garantendo l'idoneita' dal punto di vista della sicurezza e dei requisiti ambientali, nonche', possibilmente l'accesso da parte del pubblico o, comunque, degli studiosi. Il Ministero per i beni culturali e ambientali organizza altresi', sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e con l'assistenza degli istituti centrali, corsi di qualificazione e di aggiornamento sui problemi della salvezza, del recupero e del restauro del patrimonio culturale danneggiato dal terremoto. Comuni singoli o comuni associati, nonche' le comunita' montane, possono proporre, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, un programma per la riattivazione o per la costruzione di strutture destinate ad attivita' bibliotecarie, di pubblica lettura e per lo svolgimento di iniziative culturali di base. Le richieste sono trasmesse alla Regione che predispone entro 60 giorni, d'intesa con gli enti locali interessati, il piano degli interventi.