ART. 53.
    (Programmi del Ministero per i beni culturali e ambientali).

  Il  Ministero  per  i  beni  culturali e ambientali, nel quadro dei
programmi  di  cui  all'articolo 17, definisce un piano straordinario
nel quale sono individuati gli interventi da attuare prioritariamente
per  assicurare  la  riapertura  e  il funzionamento dei fondamentali
istituti    bibliotecari,    museali,    archivistici,   monumentali,
archeologici  delle  due  regioni.  Tale piano potra' prevedere anche
forme   di  riattivazione  parziale  e  dovra'  individuare  adeguate
strutture  di  ricovero dei beni mobili salvati dalla distruzione dei
centri  colpiti  dal  terremoto,  garantendo l'idoneita' dal punto di
vista   della   sicurezza   e   dei  requisiti  ambientali,  nonche',
possibilmente  l'accesso  da  parte  del  pubblico o, comunque, degli
studiosi.
  Il  Ministero per i beni culturali e ambientali organizza altresi',
sentito  il  parere  del  Consiglio  nazionale per i beni culturali e
ambientali  e  con  l'assistenza  degli  istituti  centrali, corsi di
qualificazione  e  di  aggiornamento sui problemi della salvezza, del
recupero  e  del  restauro  del  patrimonio culturale danneggiato dal
terremoto.
  Comuni  singoli  o  comuni associati, nonche' le comunita' montane,
possono  proporre,  entro  60 giorni dall'approvazione della presente
legge,  un  programma  per  la  riattivazione o per la costruzione di
strutture destinate ad attivita' bibliotecarie, di pubblica lettura e
per lo svolgimento di iniziative culturali di base. Le richieste sono
trasmesse  alla  Regione che predispone entro 60 giorni, d'intesa con
gli enti locali interessati, il piano degli interventi.