Art. 55. (Sottoscrizione e pubblicazione delle sentenze) Le sentenze del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali sono sottoscritte dal Presidente e dall'estensore. La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella segreteria. Il segretario da' atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro 5 giorni ne da' comunicazione alle parti costituite. Le sentenze debbono essere redatte non oltre il 450 giorno da quello della decisione della causa.