Art. 55. 
           (Sottoscrizione e pubblicazione delle sentenze) 
 
  Le sentenze del Consiglio di Stato e dei  tribunali  amministrativi
regionali sono sottoscritte dal Presidente e dall'estensore. 
  La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella segreteria. Il
segretario da' atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la
data e la firma ed entro 5 giorni ne  da'  comunicazione  alle  parti
costituite. 
  Le sentenze debbono essere redatte  non  oltre  il  450  giorno  da
quello della decisione della causa.