Art. 57.
                         (Onere finanziario)

  L'onere derivante dalla attuazione della presente legge e' valutato
in  lire  13.000  milioni  in  ragione  d'anno.  Alla  spesa relativa
all'anno  1982,  valutata in lire 7.000 milioni, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno
finanziario medesimo.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.