ART. 68.

  Il  primo  comma  dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione
del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Sono  di  competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti
contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252,
262,  264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma,
nonche' nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma, del codice
civile".