ART. 72. Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilita', in violazione delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di eta' perche' sia definitivamente affidato a cittadini italiani e' punito con la reclusione da uno a tre anni. La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilita' a terzi, accolgono stranieri minori di eta' in illecito affidamento con carattere di definitivita'. La condanna comporta l'inidoneita' a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare.