ART. 73.

  Chiunque  essendone  a  conoscenza  in  ragione del proprio ufficio
fornisce  qualsiasi  notizia  atta  a  rintracciare un minore nei cui
confronti  sia  stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo
notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione e' punito con
la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 900.000.
  Se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato
di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi
a tre anni.
  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi
fornisce  tali  notizie successivamente all'affidamento preadottivo e
senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni.