ART. 74. 
 
  Gli  ufficiali  di  stato  civile  trasmettono  immediatamente   al
competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta  dal
dichiarante,  dell'avvenuto  riconoscimento  da  parte   di   persona
coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore. 
Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare
la veridicita' del riconoscimento. 
  Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che  ricorrano
gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale  per  i
minorenni  assume,  anche   d'ufficio,   i   provvedimenti   di   cui
all'articolo 264, secondo comma, del codice civile.