ART. 75. 
 
  L'ammissione  al  patrocinio   a   spese   dello   Stato   comporta
l'assistenza legale alle procedure previste ai sensi  della  presente
legge. 
  La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene
effettuata dal  giudice  con  apposita  ordinanza,  a  richiesta  del
difensore, allorche' l'attivita' di assistenza di quest'ultimo e'  da
ritenersi cessata. 
  Si applica la disposizione di cui all'articolo 14,  secondo  comma,
della legge 11 agosto 1973, n. 533.