ART. 78.

  Il  quarto  comma  dell'articolo 87 del codice civile e' sostituito
dal seguente:
  "Il  tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in
camera  di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare
il  matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti
di  affiliazione  o  di  filiazione  naturale.  L'autorizzazione puo'
essere  accordata  anche  nel  caso  indicato  dal  numero  4, quando
l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo".