ART. 79.

  Entro  tre  anni  dall'entrata  in  vigore  della  presente legge i
coniugi  che  risultino  forniti  dei requisiti di cui all'articolo 6
possono   chiedere  al  tribunale  per  i  minorenni  di  dichiarare,
sempreche'  il  provvedimento risponda agli interessi dell'adottato e
dell'affiliato,  con  decreto  motivato,  l'estensione  degli effetti
della  adozione  nei  confronti  degli  affiliati o adottati ai sensi
dell'articolo  291  del  codice civile, precedentemente in vigore, se
minorenni all'epoca del relativo provvedimento.
  Il  tribunale  dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui
all'articolo 57, sugli adottanti e sull'adottato o affiliato.
  Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, se
opportuno, anche i minori di eta' inferiore devono essere sentiti; se
hanno compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso.
  Il   coniuge   dell'adottato  o  affiliato,  se  convivente  e  non
legalmente separato, deve prestare l'assenso.
  I  discendenti  degli adottanti o affilianti che hanno superato gli
anni quattordici devono essere sentiti.
  Se  gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti e'
necessario  l'assenso  dei genitori. Nel caso di irreperibilita' o di
rifiuto  non  motivato,  su  ricorso  degli  adottanti  o affilianti,
sentiti il pubblico ministero, i genitori dell'adottato o affiliato e
quest'ultimo, se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con
sentenza  che,  in  caso  di  accoglimento della domanda, tiene luogo
dell'assenso mancante.
  Al  decreto  relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto
compatibili.
  Il  decreto  del  tribunale  per  i minorenni che nega l'estensione
degli effetti dell'adozione puo' essere impugnato anche dall'adottato
o affiliato se maggiorenne.