ART. 80.

  Il  giudice,  se  del  caso  ed  anche  in  relazione  alla  durata
dell'affidamento,  puo'  disporre  che  gli  assegni  familiari  e le
prestazioni   previdenziali   relative   al   minore   siano  erogati
temporaneamente in favore dell'affidatario.
  Le  disposizioni  di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  597,  e  successive
modificazioni,  e  gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n.
903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente.
  Le  regioni  determinano le condizioni e modalita' di sostegno alle
famiglie,  persone  e comunita' di tipo familiare che hanno minori in
affidamento   affinche'  tale  affidamento  si  possa  fondare  sulla
disponibilita'  e l'idoneita' all'accoglienza indipendentemente dalle
condizioni economiche.