ART. 81.

  L'ultimo  comma  dell'articolo  244 del codice civile e' sostituito
dal seguente:
  "L'azione  puo'  essere  altresi'  promossa da un curatore speciale
nominato  dal  giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del
figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero
quando si tratta di minore di eta' inferiore".