ART. 82.

  Gli  atti,  i  documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure
previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di eta',
sono  esenti  dalle  imposte  di bollo e di registro e da ogni spesa,
tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.
  Sono   ugualmente   esenti   gli   atti  ed  i  documenti  relativi
all'esecuzione   dei   provvedimenti   pronunciati  dal  giudice  nei
procedimenti su indicati.
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati
in  annue  lire  100.000.000,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione  del  capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero
di  grazia  e  giustizia per l'anno finanziario 1983 e corrispondenti
capitoli degli esercizi successivi.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 maggio 1983

                               PERTINI

                                         FANFANI - DARIDA - COLOMBO -
                                              ROGNONI - FORTE - GORIA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA