Art. 108
Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 e' formato dai redditi
fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale
ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e
di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attivita'
commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo
2195 del codice civile rese in conformita' alle finalita'
istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso
pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta
imputazione.
2. Il reddito complessivo e' determinato secondo le disposizioni
dell'articolo 8.