Art. 109 
                     Determinazione dei redditi 
 
  1. I redditi e le perdite  che  concorrono  a  formare  il  reddito
complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente
per ciascuna categoria in base al risultato complessivo  di  tutti  i
cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo  non  e'
diversamente stabilito, le disposizioni  del  titolo  I  relative  ai
redditi delle varie categorie. 
  2. Nella determinazione del  reddito  di  impresa  degli  enti  non
commerciali che nel periodo di  imposta  hanno  esercitato  attivita'
commerciali  senza  contabilita'  separata  le  spese  e  gli   altri
componenti negativi risultanti in bilancio  sono  deducibili  per  la
parte del loro ammontare che corrisponde al rapporto tra  l'ammontare
dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare  il  reddito  di
impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e  proventi;  gli
ammortamenti e gli accantonamenti sono assunti nei limiti in  cui  le
disposizioni del capo VI del titolo I ne ammettono la deduzione. 
  3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a condizione che l'ente
abbia tenuto, relativamente a tutte le attivita' esercitate e a tutti
i  beni  posseduti,  una  contabilita'  unica  contenente  tutti  gli
elementi necessari e rispondente alle prescrizioni  dell'articolo  22
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600. Non si  applicano  agli  enti  che  relativamente  all'attivita'
commerciale  esercitata  siano  ammessi  ad   uno   dei   regimi   di
determinazione del reddito di cui agli articoli 79 e 80 e non abbiano
optato per il regime ordinario. 
  4. Per gli enti religiosi di cui all'articolo  26  della  legge  20
maggio 1985, n. 222, che esercitano attivita' commerciali,  le  spese
relative all'opera prestata in via continuativa dai loro membri  sono
determinate con i criteri ivi previsti. 
 
          Note all'art. 109:
            -  Il testo dell'art. 22 del decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni
          in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e' il
          seguente:
            "Art.   22   (Tenuta   e  conservazione  delle  scritture
          contabili).  -  Fermo  restando quanto stabilito dal codice
          civile per il libro giornale e per il libro degli inventari
          e  dalle  leggi  speciali  per  i  libri e registri da esse
          prescritti,  le  scritture  contabili  di cui ai precedenti
          articoli,  ad  eccezione  delle scritture ausiliarie di cui
          alla  lett.  c)  e  alla  lett. d) dell'art. 14 e dei conti
          individuali  di cui al 20 comma dell'art. 21, devono essere
          tenute a norma dell'art. 2219, e numerate e bollate a norma
          dell'art.  2215 del codice stesso in esecuzione dei tributi
          di  bollo e di concessioni governative. La numerazione e la
          bollatura  possono  essere  eseguite anche dagli uffici del
          registro.  Le  registrazioni nelle scritture cronologiche e
          nelle  scritture  ausiliarie  di  magazzino  devono  essere
          eseguite non oltre sessanta giorni.
            Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente
          decreto  di  altre leggi tributarie, del codice civile o di
          leggi   speciali,   ivi  compresi  gli  eventuali  supporti
          meccanografici,   elettronici  e  similari,  devono  essere
          conservate  Fino  a  quando  non  siano  stati definiti gli
          accertamenti  relativi al corrispondente periodo d'imposta,
          anche  oltre  il termine stabilito dall'art. 2220 c.c. o da
          altre  leggi  tributarie,  salvo il disposto dell'art. 2457
          del  detto  codice.  L'autorita'  adita in sede contenziosa
          puo'  limitare  l'obbligo  di  conservazione alle scritture
          rilevanti per la risoluzione della controversia in corso.
            Fino  allo  stesso  termine  di  cui  al precedente comma
          devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare,
          gli  originali delle lettere dei telegrammi e delle fatture
          ricevuti  e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti
          e delle fatture emesse.
            Con  decreti  del Ministro per le finanze potranno essere
          determinate  modalita'  semplificative  per  la  tenuta del
          registro   dei   beni   ammortizzabili   e   del   registro
          riepilogativo   di   magazzino   in   considerazione  delle
          caratteristiche dei vari settori di attivita'".
            -  Il  testo  dell'art. 26 della legge 20 maggio 1985, n.
          222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia
          e  per  il  sostentamento  del  clero cattolico in servizio
          nulle diocesi) e' il seguente:
            Art.  26.  -  Gli  istituti religiosi, le loro province e
          case  civilmente  riconosciuti,  possono,  per ciascuno dei
          propri   membri   che  presti  continuativamente  opera  in
          attivita' commerciali svolte dall'ente.
            dedurre  ai  fini  della  determinazione  del  reddito di
          impresa  se  intense  alla sua produzione e in sostituzione
          degli   altri  costi  e  oneri  relativi  alla  prestazione
          d'opera,  ad  eccezione di quelli previdenziali, un importo
          pari  all'ammontare del limite minimo annuo previsto per le
          pensioni  corrisposte  dal  Fondo  pensioni  dei lavoratori
          dipendenti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.
            Con  il decreto del Ministro delle Finanze e' determinata
          la  documentazione necessaria per il riconoscimento di tali
          deduzioni.
            Le  disposizioni  di cui ai commi precedenti si applicano
          dal  periodo  di  imposta successivo a quello di entrata in
          vigore delle presenti norme".