Art. 110
Oneri deducibili
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili
nella determinazione del reddito di impresa che concorre a formarlo e
purche' risultino da idonea documentazione allegata alla
dichiarazione dei redditi, gli oneri indicati alle lettere da a) a d)
e da h) a r) del comma 1 dell'articolo 10, ferma restando la
disposizione di cui al secondo periodo della lettera r) dello stesso
articolo, nonche' l'imposta decennale sull'incremento di valore degli
immobili pagata nel periodo di imposta. Si applica la disposizione
del comma 5 dell'articolo 10.