Art. 111
Enti di tipo associativo
1. Non e' considerata commerciale l'attivita' svolta nei confronti
degli associati o partecipanti, in conformita' alle finalita'
istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti
non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati
o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non
concorrono a formare il reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attivita'
commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1
dell'articolo 108, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi
specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati
in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno
diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito
complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi
diversi secondo chele relative operazioni abbiano carattere di
abitualita' o di occasionalita'.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, assistenziali, culturali e sportive, non si considerano
effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali, in deroga al
comma 2, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso
pagamento di corrispettivi specifici effettuate, in conformita' alle
finalita' istituzionali, nei confronti degli associati o
partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima
attivita' e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di
un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati
o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni
nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni
cedute prevalentemente agli associati.
4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di
beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti,
per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le
prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e
per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali ne' per le
prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attivita': a)
gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi
e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a
carattere commerciale; d) pubblicita' commerciale; e)
telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.