Art. 60.
       Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica
  1.   Per   il   triennio  2009-2011  le  dotazioni  finanziarie,  a
legislazione  vigente,  delle missioni di spesa di ciascun Ministero,
sono  ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 1, con separata
indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per
legge.
  2.  Dalle  riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni di
spesa  di  ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e
altre  spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e
compensative  delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le
regioni;  ai trasferimenti a favore degli enti territoriali (( aventi
natura obbligatoria )) ; del fondo ordinario delle universita'; delle
risorse   destinate   alla   ricerca;   delle  risorse  destinate  al
finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone
fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge
o derivanti da accordi internazionali.
    ((  3.  Fermo  quanto previsto in materia di flessibilita' con la
legge  annuale  di  bilancio,  in  via sperimentale, limitatamente al
prossimo esercizio finanziario, nella legge di bilancio, nel rispetto
dell'invarianza  degli  effetti  sui  saldi  di  finanza  pubblica  e
dell'obiettivo  di  pervenire ad un consolidamento per missioni e per
programmi  di ciascuno stato di previsione, possono essere rimodulate
tra  i  programmi  le  dotazioni  finanziarie di ciascuna missione di
spesa,  fatta  eccezione  per le spese di natura obbligatoria, per le
spese  in  annualita'  e  a pagamento differito. Le rimodulazioni tra
spese  di  funzionamento  e  spese per interventi sono consentite nel
limite  del  10  per cento delle risorse stanziate per gli interventi
stessi.  Resta  precluso  l'utilizzo  degli  stanziamenti di spesa in
conto  capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato a
ciascuno   stato   di   previsione   della   spesa  sono  esposte  le
autorizzazioni  legislative  e  i  relativi importi da utilizzare per
ciascun programma )).
      ((   4.   Ciascun   Ministro   prospetta   le   ragioni   della
riconfi-gurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza
nonche'   i   criteri   per  il  miglioramento  dell'economicita'  ed
efficienza  e  per  la  individuazione  di  indicatori  di  risultato
relativamente  alla  gestione di ciascun programma nelle relazioni al
Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre
2007,  n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell'art. 3 della
legge  n. 244 del 2007 e' differito, per l'anno 2008, al 30 settembre
2008. ))
    ((  5.  Le  rimodulazioni  di  spesa  tra  i programmi di ciascun
Ministero  di  cui  al comma 3 possono essere proposte nel disegno di
legge di assestamento e negli altri provvedimenti di cui all'articolo
17  della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. In
tal caso, dopo la presentazione al Parlamento dei relativi disegni di
legge,    le   rimodulazioni   possono   essere   comunque   attuate,
limitatamente  all'esercizio  finanziario 2009, in via provvisoria ed
in  misura  tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalita'
definite dalle relative norme sostanziali e comunque non superiore al
10  per  cento  delle  risorse finanziarie complessivamente stanziate
dalla  medesime leggi, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze  di  concerto  con  il  Ministro  competente.  Gli schemi dei
decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per
l'espressione  del  parere delle Commissioni competenti per materia e
per  i  profili  di  carattere  finanziario.  I  pareri devono essere
espressi  entro  quindici  giorni dalla data di trasmissione. Decorso
inutilmente  il  termine  senza che le Commissioni abbiano espresso i
pareri  di  rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati.
Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi
di   decreto   corredati   dei   necessari  elementi  integrativi  di
informazione,  per  i  pareri definitivi delle commissioni competenti
per  i  profili  finanziari,  che  devono essere espressi entro dieci
giorni.   Fatto   salvo  quanto  previsto  dagli  articoli  2,  comma
4-quinquies,  della  citata  legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del
decreto   legislativo   7   agosto   1997,   n.   279,  e  successive
modificazioni,   nel   caso   si   tratti  di  dotazioni  finanziarie
direttamente  determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi
dalle  Commissioni  competenti per i profili di carattere finanziario
sono  vincolanti.  I  decreti  di  cui  al  secondo  periodo  perdono
efficacia  fin  dall'inizio  qualora  il  parlamento  non  approvi la
corrispondente  variazione  in  sede di esame del disegno di legge di
assestamento o degli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della
legge  n.  468  del 1978. Le rimodulazioni proposte con il disegno di
legge  di  assestamento  o  con gli altri provvedimenti adottabili ai
sensi  dell'articolo  17  della legge n. 468 del 1978 o con i decreti
ministeriali si riferiscono esclusivamente all'esercizio in corso )).
   (( 6. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008,
n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
126, e' abrogato. ))
    ((  7.  Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametri
imposti  in sede internazionale e del patto di stabilita' e crescita,
nel  definire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi,
qualora   siano  prevedibili  specifici  e  rilevanti  effetti  sugli
andamenti   tendenziali   del   fabbisogno  del  settore  pubblico  e
dell'indebitamento   netto  del  conto  consolidato  delle  pubbliche
amministrazioni,  il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce
i  relativi  elementi  di  valutazione nella relazione tecnica di cui
all'articolo  11-ter  della  legge  n.  468  del  1978, con specifico
riferimento  agli  effetti  che  le innovazioni hanno sugli andamenti
tendenziali,  o  con apposita nota scritta negli altri casi. Entro il
31  gennaio  2009, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta
al  Parlamento,  ai  fini dell'adozione di atti di indirizzo da parte
delle  competenti  Commissioni parlamentari, una relazione contenente
informazioni  sulle  metodologie per la valutazione degli effetti sul
fabbisogno  e  sull'indebitamento  netto  del conto consolidato delle
pubbliche amministrazioni in ciascun settore di spesa )).
  8.  Il  fondo  di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27
maggio  2008,  n.  93, e' integrato di 100 milioni di euro per l'anno
2009,  300  milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da
utilizzare  a  reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di
spesa.  ((  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4,
del   decreto-legge   27   maggio   2008,   n.  93,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminata
ai  sensi del presente comma, e' ridotta dell'importo di 6 milioni di
euro  per  l'anno 2008, di 12 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10
milioni di euro per l'anno 2010 )).
    (( 8-bis. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e'
istituito  un  fondo  con  una dotazione pari a 3 milioni di euro per
l'anno  2008,  da utilizzare per far fronte alle esigenze prioritarie
del Ministero stesso )).
    ((  8-ter.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  8-bis si provvede
mediante  corrispondente  riduzione, per l'anno 2008, della dotazione
del fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio
2008,  n.  93,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126 )).
    (( 8-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
  «  5-bis.  Al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la
situazione  analitica  dei  crediti  e  dei  debiti  derivanti  dalle
operazioni  poste  in  essere  dai  Commissari  delegati, a qualsiasi
titolo,   anche  in  sostituzione  di  altri  soggetti,  deve  essere
rendicontata  annualmente,  nonche'  al  termine  della  gestione,  e
trasmessa  entro  il  31  gennaio di ciascun anno alla Presidenza del
Consiglio  dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT per la
valutazione   degli  effetti  sui  saldi  di  finanza  pubblica.  Per
l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica la sanzione
prevista  dall'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
e successive modificazioni )) ».
  9.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  10.  Per  l'anno  2009  non  si  applicano  le  disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e  la  quota  resa  indisponibile per detto anno, ai sensi del citato
comma  507,  e'  portata  in  riduzione  delle  relative dotazioni di
bilancio.
  11.  L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n.
7  e  alla  legge  26  febbraio 1987, n. 49, (( relativa )) all'aiuto
pubblico  a  favore  dei  Paesi  in via di sviluppo e' ridotta di 170
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.
  12.  L'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 1, comma 896,
della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di 183 milioni di
euro per l'anno 2009.
  13.  All'articolo  1,  comma  21,  primo  periodo,  della  legge 23
dicembre 2005, n. 266 le parole «a singoli capitoli,» sono sostituite
dalle seguenti: «ai singoli programmi».
  14.  Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 21 della legge 23
dicembre  2005,  n.  266,  ai fini del controllo e monitoraggio della
spesa  pubblica,  la  mancata  segnalazione  da parte del funzionario
responsabile dell'andamento della stessa in maniera tale da rischiare
di  non  garantire  il  rispetto delle originarie previsioni di spesa
costituisce   evento   valutabile   ai   fini  della  responsabilita'
disciplinare. Ai fini della responsabilita' contabile, il funzionario
responsabile  risponde  del  danno derivante dal mancato rispetto dei
limiti  della  spesa  originariamente  previsti,  anche a causa della
mancata  tempestiva  adozione  dei provvedimenti necessari ad evitare
efficacemente  tale  esito, nonche' (( delle misure )) occorrenti per
ricondurre la spesa entro i predetti limiti.
  15.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli obiettivi di
finanza  pubblica,  a  decorrere  dall'esercizio finanziario 2009, le
amministrazioni  dello  Stato,  escluso il comparto della sicurezza e
del  soccorso,  possono  assumere mensilmente impegni per importi non
superiori  ad  un  dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unita'
previsionale  di  base,  con  esclusione  delle  spese  per stipendi,
retribuzioni,   pensioni   e   altre  spese  fisse  o  aventi  natura
obbligatoria  ovvero  non  frazionabili  in  dodicesimi,  nonche' per
interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni  contabili,  accordi  internazionali,  obblighi derivanti
dalla normativa comunitaria, annualita' relative ai limiti di impegno
e  rate  di  ammortamento  mutui. La violazione del divieto di cui al
presente comma rileva agli effetti della responsabilita' contabile.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo del comma 68 dell'art. 3 della
          gia' citata legge n. 244/2007:
              «68.  Entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro
          trasmette   alle   Camere,   per  l'esame  da  parte  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia e per i
          profili   di  coerenza  ordinamentale  e  finanziaria,  una
          relazione   sullo   stato   della   spesa,   sull'efficacia
          nell'allocazione  delle  risorse  nelle  amministrazioni di
          rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione
          amministrativa  svolta,  con riferimento alle missioni e ai
          programmi  in  cui  si articola il bilancio dello Stato. Le
          relazioni,  predisposte sulla base di un'istruttoria svolta
          dai   servizi   per  il  controllo  interno,  segnalano  in
          particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo
          quadrimestre dell'anno in corso:
                a)  lo  stato  di  attuazione  delle direttive di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
          con     riguardo     sia     ai     risultati    conseguiti
          dall'amministrazione   nel  perseguimento  delle  priorita'
          politiche   individuate  dal  Ministro,  sia  al  grado  di
          realizzazione   degli   obiettivi   di   miglioramento,  in
          relazione  alle  risorse assegnate e secondo gli indicatori
          stabiliti,   in   conformita'   con  la  documentazione  di
          bilancio,  anche  alla  luce  delle  attivita' di controllo
          interno,  nonche'  le  linee  di  intervento  individuate e
          perseguite   al   fine   di   migliorare  l'efficienza,  la
          produttivita'     e    l'economicita'    delle    strutture
          amministrative e i casi di maggior successo registrati;
                b)   gli   adeguamenti   normativi  e  amministrativi
          ritenuti   opportuni,   con   particolare   riguardo   alla
          soppressione  o  all'accorpamento delle strutture svolgenti
          funzioni  coincidenti,  analoghe,  complementari o divenute
          obsolete;
                c)    le   misure   ritenute   necessarie   ai   fini
          dell'adeguamento   e  della  progressiva  razionalizzazione
          delle  strutture  e  delle  funzioni amministrative nonche'
          della  base normativa in relazione alla nuova struttura del
          bilancio per missioni e per programmi.».
              - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 5 agosto
          1978,   n.   468,  recante  «Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233:
              «Art.  17  (Assestamento  e  variazioni di bilancio). -
          Entro  il  mese  di  giugno di ciascun anno il Ministro del
          tesoro,  di  concerto  con il Ministro del bilancio e della
          programmazione   economica,   presenta   al  Parlamento  un
          apposito  disegno di legge, ai fini dell'assestamento degli
          stanziamenti   di   bilancio,   anche  sulla  scorta  della
          consistenza  dei residui attivi e passivi accertata in sede
          di   rendiconto   dell'esercizio  scaduto  il  31  dicembre
          precedente.
              Ulteriori variazioni delle dotazioni di competenza e di
          cassa  possono  essere presentate al Parlamento entro e non
          oltre il termine del 31 ottobre.
              [Le riassegnazioni ai capitoli di spesa di cui all'art.
          5,  ultimo  comma,  della  presente legge sono disposte con
          decreto  del  Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte
          dei  conti  e riguardano le somme versate all'entrata entro
          il 31 ottobre di ciascun anno finanziario. Le somme versate
          dopo  tale data e comunque entro la chiusura dell'esercizio
          sono  riassegnate  con  decreto  del Ministro del tesoro ai
          corrispondenti capitoli di spesa dell'anno successivo].
              Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere alle
          variazioni  di  bilancio  occorrenti per l'applicazione dei
          provvedimenti  legislativi  pubblicati successivamente alla
          presentazione  del  bilancio  di previsione, indicando, per
          ciascun  capitolo  di spesa, sia le dotazioni di competenza
          che quelle di cassa.
              Il  Ministro  del  tesoro  e'  altresi'  autorizzato ad
          integrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei
          conti,  le  dotazioni di cassa in correlazione al trasporto
          all'esercizio   successivo   di  titoli  di  spesa  rimasti
          insoluti    alla    chiusura   dell'esercizio   precedente,
          limitatamente  a quei capitoli di spesa le cui dotazioni di
          cassa  non  presentino, nelle more dell'assestamento di cui
          al  precedente  primo comma, sufficienti disponibilita' per
          il pagamento dei titoli trasportati.».
              - Si riporta il testo del comma 4-quinquies dell'art. 2
          della gia' citata legge n. 468/1978:
              «4-quinquies.   In  apposito  allegato  allo  stato  di
          previsione,  le  unita' previsionali di base sono ripartite
          in    capitoli,    ai   fini   della   gestione   e   della
          rendicontazione.  I  capitoli sono determinati in relazione
          al  rispettivo oggetto per l'entrata e secondo il contenuto
          economico  e  funzionale  per  la spesa. La ripartizione e'
          effettuata con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con
          le  amministrazioni  interessate. Su proposta del dirigente
          responsabile,  con  decreti  del  Ministro  competente,  da
          comunicare,  anche  con  evidenze informatiche, al Ministro
          del  tesoro  e  alle  commissioni  parlamentari competenti,
          possono   essere  effettuate  variazioni  compensative  tra
          capitoli   della   medesima   unita'   previsionale,  fatta
          eccezione   per   le  autorizzazioni  di  spesa  di  natura
          obbligatoria,  per  le  spese  in  annualita' e a pagamento
          differito  e per quelle direttamente regolate con legge. Al
          fine  di favorire una maggiore flessibilita' nell'uso delle
          risorse  destinate  agli  investimenti  e  di consentire la
          determinazione  delle dotazioni di cassa e di competenza in
          misura  tale  da  limitare  la  formazione  di  residui  di
          stanziamento,    possono   essere   effettuate   variazioni
          compensative,  nell'ambito della stessa unita' previsionale
          di base, di conto capitale, anche tra stanziamenti disposti
          da  leggi  diverse, a condizione che si tratti di leggi che
          finanzino  o rifinanzino lo stesso intervento. Sono escluse
          le  variazioni  compensative fra le unita' di spesa oggetto
          della  deliberazione parlamentare. La legge di assestamento
          del    bilancio   o   eventuali   ulteriori   provvedimenti
          legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni
          tra le diverse unita' revisionali.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  5 dell'art. 3 del
          decreto  legislativo  7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione
          delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
          riordino  del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
          del rendiconto generale dello Stato):
              «5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
          proposta  del  dirigente generale responsabile, con decreti
          del  Ministro  competente, esclusivamente nell'ambito della
          medesima   unita'   previsionale  di  base.  I  decreti  di
          variazione    sono    comunicati,    anche   con   evidenze
          informatiche,  al Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  per  il tramite della competente
          ragioneria,    nonche'    alle   commissioni   parlamentari
          competenti e alla Corte dei conti.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 27
          maggio  2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare
          il   potere   di   acquisto  delle  famiglie),  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
              «Art. 5 (Copertura finanziaria). - 1. Le autorizzazioni
          di  spesa  di  cui  all'elenco  n.  1, allegato al presente
          decreto, sono ridotte per gli importi ivi individuati.
              2.   Le   risorse   rivenienti  dalla  riduzione  delle
          dotazioni  di  spesa  previste  dal comma 1, pari a 1.010,5
          milioni  di euro per l'anno 2008, 842,3 milioni di euro per
          l'anno  2009, 644,5 milioni di euro per l'anno 2010 e 186,5
          milioni  di euro a decorrere dall'anno 2011, nonche' quelle
          derivanti  dalle  modifiche normative previste dai commi 9,
          10  e  11,  pari  a  656,1 milioni di euro per l'anno 2008,
          749,1  milioni  di  euro  per l'anno 2009, 213,1 milioni di
          euro  per  l'anno  2010,  124,5  milioni di euro per l'anno
          2011,  131,5  milioni di euro per l'anno 2012, 79,5 milioni
          di  euro per l'anno 2013 e 75,5 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2014,  sono  iscritte  nel "Fondo per interventi
          strutturali  di  politica  economica",  di cui all'art. 10,
          comma  5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n. 282,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27 dicembre
          2004, n. 307.
              3. (Abrogato).
              4.    Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
          dotazione  pari  a 100 milioni di euro per l'anno 2008, 100
          milioni  di  euro  per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per
          l'anno  2010,  da  utilizzare  a  reintegro delle dotazioni
          finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'
          disposto,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze.
              5.   Gli   articoli   22-quater   e   47-quinquies  del
          decreto-legge  31  dicembre  2007,  n. 248, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio 2008, n. 31, sono
          abrogati   e  sono  revocati  gli  eventuali  provvedimenti
          attuativi.
              6.  La  somma  iscritta  nel  bilancio  dello Stato per
          l'anno  2008,  nell'ambito  della  missione "Infrastrutture
          pubbliche  e  logistica",  programma  "Sistemi  stradali  e
          autostradali", in attuazione dell'art. 1, comma 1155, della
          legge  27  dicembre 2006, n. 296, affluisce al fondo di cui
          al comma 2 per l'intero importo di 1.363,5 milioni di euro.
          A  valere  sulle  predette  risorse  una  quota  pari a 611
          milioni  di  euro  e'  versata  nell'anno  2008 su apposita
          contabilita' speciale, ai fini del riversamento all'entrata
          del  bilancio dello Stato nell'anno 2009 per 438 milioni di
          euro e nell'anno 2010 per 173 milioni di euro.
              7.  Ai  maggiori  oneri derivanti dagli articoli 1 e 2,
          nonche'  dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno
          2008,  a  2.449  milioni  di  euro  che aumentano a 2.664,1
          milioni  di euro, ai fini della compensazione in termini di
          indebitamento  netto,  pari  a  2.201,5 milioni di euro per
          l'anno  2009 e pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2010
          e  a  1.700  milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si
          provvede:
                a)  quanto a 2.494,1 milioni di euro per l'anno 2008,
          a  1.763,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2009, a 1.097,6
          milioni  di euro per l'anno 2010, a 311 milioni di euro per
          l'anno  2011,  a 318 milioni di euro per l'anno 2012, a 266
          milioni  di  euro per l'anno 2013 e a 262 milioni di euro a
          decorrere   dall'anno   2014,   mediante   utilizzo   delle
          disponibilita'  del fondo di cui al comma 2, come integrato
          ai sensi dei commi 6 e 8;
                b)  quanto  a  37  milioni  di  euro  per l'anno 2010
          mediante   utilizzo   delle   maggiori   entrate  derivanti
          dall'art. 2, comma 6;
                c) quanto a 438 milioni di euro per l'anno 2009 e 173
          milioni  di  euro  per l'anno 2010, mediante utilizzo delle
          maggiori entrate rivenienti dal comma 6;
                d)  quanto  a  985,8  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno  2010,  mediante  riduzione  lineare del 6,78 per
          cento  degli  stanziamenti  di parte corrente relativi alle
          autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella (( C
          )) della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
                e)  quanto  a 170 milioni di euro per l'anno 2008 e a
          452,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, mediante
          corrispondente   riduzione  dello  stanziamento  del  fondo
          speciale  di  parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  2008-2010,  nell'ambito  del programma "Fondi di
          riserva  e  speciali"  della  missione "fondi da ripartire"
          dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
          delle  finanze  per  l'anno  2008,  allo scopo parzialmente
          utilizzando i seguenti accantonamenti:

=====================================================================
                                             |   2008    |   2010
=====================================================================
Ministero dell'economia e delle finanze      |  6.158.000| 17.418.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero del lavoro e della previdenza      |           |
sociale                                      |        -  |     29.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero della giustizia                    | 20.490.000| 36.146.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero della pubblica istruzione          | 19.250.000|        -
---------------------------------------------------------------------
Ministero dell'interno                       | 33.000.000| 64.093.000
---------------------------------------------------------------------
Mnistero delle politiche agricole alimentari |           |
e forestali                                  |    171.000|        -
---------------------------------------------------------------------
Ministero per i beni e le attivita' culturali|  4.989.000| 11.809.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero della salute                       | 20.670.000|151.682.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero dei trasporti                      |    800.000|  3.120.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero dell'universita' e della ricerca   |  4.372.000|  2.958.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero della solidarieta' sociale         | 60.100.000|165.145.000
---------------------------------------------------------------------
Totale . . .                                 |170.000.000|452.400.000

              8. Affluiscono, altresi', al fondo di cui al comma 2 le
          risorse  finanziarie  iscritte  nel fondo speciale di conto
          capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010,
          nell'ambito  del  programma  "Fondi  di riserva e speciali"
          della   missione   "fondi  da  ripartire"  dello  stato  di
          previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per
          l'anno 2008, relative ai seguenti accantonamenti:

=====================================================================
                                  |   2008   |   2009    |   2010
=====================================================================
Ministero dell'economia e delle   |          |           |
finanze                           |65.000.000|128.100.000|198.000.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero affari esteri           | 2.300.000|  3.000.000|        -
---------------------------------------------------------------------
Ministero delle politiche         |          |           |
agricole, alimentari e forestali  |       -  |        -  |    200.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero per i beni e le         |          |           |
attivita' culturali               | 7.700.000| 41.000.000| 41.800.000
---------------------------------------------------------------------
Totale . . .                      |75.000.000|172.100.000|240.000.000

              9.  Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate
          le seguenti modificazioni:
                a) all'art. 1, i commi da 325 a 334, sono abrogati;
                b) all'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:
                  1) al comma 57, le parole da: "che per l'anno 2008"
          fino  alla  fine,  sono sostituite dalle seguenti: "che per
          l'anno 2008 e' integrato di 35 milioni di euro.";
                  2)  al  comma  60,  lettera  a)  , le parole: "12,5
          milioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "9 milioni"; e
          alla  lettera b) , le parole: "5,5 milioni" sono sostituite
          dalle seguenti: "4 milioni";
                  3)  al  comma 61, le parole: "1 milione di euro per
          ciascuno  degli  anni  2008,  2009  e 2010" sono sostituite
          dalle seguenti: "500.000 euro per l'anno 2008";
                  4)  al  comma  205, le parole da: "14 milioni" fino
          alla  fine, sono sostituite dalle seguenti: "8,8 milioni di
          euro per l'anno 2008.";
                  5)  al  comma  247, le parole da: "35 milioni" fino
          alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "17,5 milioni di
          euro per l'anno 2008.";
                  6)  al  comma  309,  le parole da: "2 milioni" fino
          alla  fine  del  comma sono sostituite dalle seguenti: "1,9
          milioni di euro per l'anno 2008.";
                  7)  al  comma  310,  le parole da: "2 milioni" fino
          alla  fine,  sono sostituite dalle seguenti: "100 mila euro
          per l'anno 2008.";
                  8)  al  comma  401, le parole: "All'onere derivante
          dai commi da 396 a 400, pari a complessivi euro 3,5 milioni
          per  l'anno  2008  e  ad euro 100.000 annui a decorrere dal
          2009," sono sostituite dalle seguenti: "All'onere derivante
          dai  commi  396  e  da  398  a 400, pari a complessivi euro
          100.000 a decorrere dal 2008,";
                  9)   al   comma   409,   le  parole:  "A  decorrere
          dall'esercizio  finanziario 2008 e' autorizzata la spesa di
          3  milioni  di  euro"  sono sostituite dalle seguenti: "Per
          l'esercizio finanziario 2008 e' autorizzata la spesa di 1,5
          milioni di euro";
                  10)  al  comma 410, le parole: "3 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno"  sono sostituite dalle seguenti: "1,5
          milioni di euro per l'anno";
                  11)  il comma 437 e' sostituito dal seguente: "437.
          L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'art. 20, comma 8,
          della  legge  8  novembre  2000,  n. 328, relativa al fondo
          nazionale  per  le  politiche  sociali  e'  ridotta di 1,25
          milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2008, 2009 e
          2010.";
                  12)  il comma 519 e' sostituito dal seguente: "519.
          L'autorizzazione  di  spesa  di cui all'art. 1, comma 1209,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n. 296, e' ridotta di 25
          milioni  per  l'anno  2008 e di 30 milioni per l'anno 2009.
          Per  l'anno  2010 le risorse del Fondo per l'occupazione di
          cui  all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
          n.  148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 19
          luglio  1993,  n.  236,  sono ridotte di 30 milioni di euro
          annui.";
                  13)  il comma 535 e' sostituito dal seguente: "535.
          L'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'art. 3, comma 151,
          della  legge  24  dicembre  2003, n. 350, e' ridotta di 1,5
          milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2008, 2009 e
          2010.";
                  14) il secondo periodo del comma 1152-bis dell'art.
          1  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dal
          seguente:  "L'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 61,
          comma  1,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ridotta
          di  500  milioni  di  euro  per  ciascuno degli anni 2008 e
          2009.";
                  15) il secondo periodo del comma 584 e' soppresso.
              10.   Al   decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a)  all'art.  6-ter  comma 1, le parole: "20 dicembre
          2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2008" e al
          comma  2  il  primo  periodo  e'  sostituito  dai seguenti:
          "L'onere  derivante dal comma 1 e' valutato in 24,8 milioni
          di  euro  per l'anno 2008. L'autorizzazione di spesa di cui
          al  decreto-legge  3  maggio  1991, n. 142, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  3  luglio  1991, n. 195, come
          determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre
          2007, n. 244, e' ridotta di 48,8 milioni di euro per l'anno
          2008.";
                b)   all'art.  40,  comma  3-bis  la  lettera  b)  e'
          soppressa;
                c)  all'art.  4,  comma  4, del decreto legislativo 4
          maggio  2001,  n.  207,  le parole: "31 dicembre 2008" sono
          sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2008".
              11.  All'art.  1,  comma  1267, della legge 27 dicembre
          2006,  n.  296, le parole: "50 milioni di euro per ciascuno
          degli  anni  2007,  2008  e  2009"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2007 e 5,1 milioni
          di euro per l'anno 2008".
              12.  Sono  abrogate tutte le disposizioni incompatibili
          con  la  rideterminazione  delle autorizzazioni di spesa di
          cui all'elenco 1 allegato al presente decreto. Fermo quanto
          previsto  dai  commi  9,  10 e 11, restano comunque ridotte
          tutte   le   autorizzazioni  di  spesa  utilizzate  per  la
          copertura   degli   oneri   derivanti   dalle  disposizioni
          legislative  rideterminate  ai sensi del presente articolo.
          Gli    eventuali    provvedimenti    attuativi    adottati,
          incompatibili  con  il  presente articolo, restano privi di
          effetti.
              13.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11-ter  della gia'
          citata leege n. 468/1978:
              «Art.  11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.
          In   attuazione   dell'art.   81,   quarto   comma,   della
          Costituzione,  ciascuna legge che comporti nuove o maggiori
          spese  indica  espressamente,  per  ciascun anno e per ogni
          intervento  da  essa previsto, la spesa autorizzata, che si
          intende  come  limite  massimo di spesa, ovvero le relative
          previsioni  di  spesa,  definendo una specifica clausola di
          salvaguardia   per   la  compensazione  degli  effetti  che
          eccedano  le  previsioni medesime. La copertura finanziaria
          delle  leggi  che  importino nuove o maggiori spese, ovvero
          minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
          seguenti modalita':
                a)  mediante  utilizzo  degli accantonamenti iscritti
          nei  fondi  speciali  previsti  dall'art.  11-bis  restando
          precluso   sia   l'utilizzo  di  accantonamenti  del  conto
          capitale  per  iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
          per  finalita'  difformi  di accantonamenti per regolazioni
          contabili  e  per  provvedimenti in adempimento di obblighi
          internazionali;
                b)  mediante  riduzione  di precedenti autorizzazioni
          legislative  di  spesa;  ove  dette  autorizzazioni fossero
          affluite  in  conti  correnti  o  in  contabilita' speciali
          presso  la  Tesoreria  statale, si procede alla contestuale
          iscrizione  nello  stato  di previsione della entrata delle
          risorse da utilizzare come copertura;
                c) (abrogata);
                d)  mediante modificazioni legislative che comportino
          nuove  o  maggiori  entrate;  resta in ogni caso esclusa la
          copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in
          conto capitale.
              2.   I   disegni   di  legge,  gli  schemi  di  decreto
          legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
          comportino  conseguenze finanziarie devono essere corredati
          da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
          competenti  e  verificata  dal  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio    e    della   programmazione   economica   sulla
          quantificazione  delle  entrate  e  degli  oneri  recati da
          ciascuna  disposizione,  nonche'  delle relative coperture,
          con  la  specificazione,  per  la  spesa  corrente e per le
          minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino alla completa
          attuazione  delle  norme e, per le spese in conto capitale,
          della  modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
          pluriennale  e  dell'onere  complessivo  in  relazione agli
          obiettivi  fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
          dati  e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
          fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
          parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
          parlamentari.
              3.   Le  commissioni  parlamentari  competenti  possono
          richiedere  al  Governo  la relazione di cui al comma 2 per
          tutte  le  proposte  legislative  e gli emendamenti al loro
          esame  ai fini della verifica tecnica della quantificazione
          degli oneri da essi recati.
              4.  I  disegni  di  legge di iniziativa regionale e del
          CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
          relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
              5.   Per   le   disposizioni   legislative  in  materia
          pensionistica  la  relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
          un   quadro  analitico  di  proiezioni  finanziarie  almeno
          decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate
          ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
          materia  di  pubblico  impiego la relazione contiene i dati
          sul  numero  dei  destinatari,  sul  costo  unitario, sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro  completa  attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti   pubblici   omologabili.  Per  le  disposizioni
          legislative  recanti  oneri  a  carico  dei bilanci di enti
          appartenenti  al  settore  pubblico  allargato la relazione
          riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
              6.  Ogni  quattro  mesi la Corte dei conti trasmette al
          Parlamento  una  relazione  sulla tipologia delle coperture
          adottate  nelle  leggi  approvate nel periodo considerato e
          sulle  tecniche  di  quantificazione  degli oneri. La Corte
          riferisce,   inoltre,   su   richiesta   delle  commissioni
          parlamentari   competenti   nelle  modalita'  previste  dai
          regolamenti   parlamentari,   sulla   congruenza   tra   le
          conseguenze  finanziarie dei decreti legislativi e le norme
          di copertura recate dalla legge di delega.
              6-bis  Le  disposizioni che comportano nuove o maggiori
          spese   hanno   effetto   entro   i   limiti   della  spesa
          espressamente   autorizzata   nei   relativi  provvedimenti
          legislativi.   Con   decreto   dirigenziale  del  Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria   generale  dello  Stato,  da  pubblicare  nella
          Gazzetta  Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
          dei  predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni recanti
          espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
          a  decorrere  dalla  data  di pubblicazione del decreto per
          l'anno in corso alla medesima data.
              6-ter  Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  attraverso  gli
          uffici  centrali  del  bilancio e le ragionerie provinciali
          dello  Stato,  vigila  sulla  corretta  applicazione  delle
          disposizioni  di  cui  al  comma  6-bis  Per  gli  enti  ed
          organismi  pubblici  non territoriali gli organi interni di
          revisione   e   di   controllo   provvedono  agli  analoghi
          adempimenti  di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al
          Ministero dell'economia e delle finanze.
              7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
              - Si  riporta il testo del comma 4 dell'art. 5 del gia'
          citato decreto-legge n. 93 del 2008:
              «4.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
          dotazione  pari  a 100 milioni di euro per l'anno 2008, 100
          milioni  di  euro  per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per
          l'anno  2010,  da  utilizzare  a  reintegro delle dotazioni
          finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'
          disposto,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  della  legge 24
          febbraio  1992,  n.  225, recante «Istituzione del Servizio
          nazionale  della  protezione civile», cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  5  (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
          1.  Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
          lettera  c)  ,  il  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero, per sua
          delega  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
          coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
          emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
          in  stretto  riferimento alla qualita' ed alla natura degli
          eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
          revoca  dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
          presupposti.
              2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza
          conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1, si
          provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
          13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
          ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
          generali dell'ordinamento giuridico.
              3.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per  il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
          altresi'  ordinanze  finalizzate  ad  evitare situazioni di
          pericolo  o  maggiori danni a persone o a cose. Le predette
          ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei
          Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
              4.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per   il   coordinamento   della   protezione  civile,  per
          l'attuazione  degli  interventi  di  cui ai commi 2 e 3 del
          presente  articolo,  puo' avvalersi di commissari delegati.
          Il  relativo  provvedimento  di  delega  deve  indicare  il
          contenuto   della   delega  dell'incarico,  i  tempi  e  le
          modalita' del suo esercizio.
              5.  Le  ordinanze  emanate in deroga alle leggi vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate.
              5-bis.  Al  fine  del  rispetto  dei vincoli di finanza
          pubblica,  la situazione analitica dei crediti e dei debiti
          derivanti  dalle  operazioni poste in essere dai Commissari
          delegati,  a  qualsiasi  titolo,  anche  in sostituzione di
          altri   soggetti,  deve  essere  rendicontata  annualmente,
          nonche'  al termine della gestione, e trasmessa entro il 31
          gennaio  di  ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze -
          Dipartimento   della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e
          all'ISTAT  per  la  valutazione  degli effetti sui saldi di
          finanza  pubblica.  Per  l'omissione  o  il  ritardo  nella
          rendicontazione  si  applica la sanzione prevista dall'art.
          337  del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
          modificazioni.
              6.  Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
          sono  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana,   nonche'   trasmesse   ai   sindaci  interessati
          affinche'  vengano  pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
          1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.».
              - Si  riporta  il testo dei commi 507 e 508 dell'art. 1
          della gia' citata legge n. 296/2006:
              «507.   Per   gli   esercizi  2007,  2008  e  2009,  e'
          accantonata  e  resa indisponibile, in maniera lineare, con
          esclusione   degli   effetti   finanziari  derivanti  dalla
          presente  legge,  una  quota,  pari rispettivamente a 4.572
          milioni  di euro, a 5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni
          di  euro, delle dotazioni delle unita' previsionali di base
          iscritte  nel  bilancio  dello Stato, anche con riferimento
          alle     autorizzazioni     di     spesa     predeterminate
          legislativamente,   con   esclusione   del  comparto  della
          radiodiffusione   televisiva  locale,  relative  a  consumi
          intermedi   (categoria  2),  a  trasferimenti  correnti  ad
          amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione dei
          trasferimenti  a  favore della protezione civile, del Fondo
          ordinario    delle    universita'   statali,   degli   enti
          territoriali,  degli  enti  previdenziali  e  degli  organi
          costituzionali,  ad altri trasferimenti correnti (categorie
          5,  6  e  7),  con  esclusione dei trasferimenti all'estero
          aventi  natura  obbligatoria,  delle  pensioni  di guerra e
          altri  assegni  vitalizi, delle erogazioni agli istituti di
          patronato e di assistenza sociale, nonche' alle confessioni
          religiose  di  cui  alla  legge  20  maggio 1985, n. 222, e
          successive   modificazioni,   ad   altre   uscite  correnti
          (categoria   12)  e  alle  spese  in  conto  capitale,  con
          esclusione  dei  trasferimenti  a  favore  della protezione
          civile,   di   una   quota  pari  al  50  per  cento  dello
          stanziamento  del  Fondo  per  le aree sottoutilizzate, dei
          limiti di impegno gia' attivati, delle rate di ammortamento
          mutui,  dei  trasferimenti  agli  enti territoriali e delle
          acquisizioni   di  attivita'  finanziarie.  Ai  fini  degli
          accantonamenti  complessivi indicati, le dotazioni iscritte
          nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione
          del  Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e
          rese  indisponibili,  in  maniera  lineare,  per un importo
          complessivo  di  40  milioni  di  euro per ciascun anno del
          triennio  2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  da  adottare,  su proposta dei Ministri
          competenti,  entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio
          2007-2009,   possono   essere   disposte  variazioni  degli
          accantonamenti  di cui al primo periodo, anche interessando
          diverse   unita'   previsionali   relative   alle  suddette
          categorie  con  invarianza  degli  effetti sul fabbisogno e
          sull'indebitamento  netto  della  pubblica amministrazione,
          restando preclusa la possibilita' di utilizzo di risorse di
          conto   capitale   per   disaccantonare  risorse  di  parte
          corrente.  Lo  schema di decreto e' trasmesso al Parlamento
          per  l'acquisizione del parere delle commissioni competenti
          per le conseguenze di carattere finanziario.
              508.   Il  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro  del-l'economia  e  delle finanze, puo' comunicare
          all'Ufficio  centrale del bilancio ulteriori accantonamenti
          aggiuntivi  delle  dotazioni  delle  unita' previsionali di
          parte  corrente  del  proprio  stato  di  previsione, fatta
          eccezione   per   le   spese   obbligatorie  e  per  quelle
          predeterminate legislativamente, da destinare a consuntivo,
          per  una  quota  non superiore al 30 per cento, ad appositi
          fondi   per   l'incentivazione,   mediante   contrattazione
          integrativa,  del  personale  dirigente e non dirigente che
          abbia   contribuito  direttamente  al  conseguimento  degli
          obiettivi di efficienza e di razionalizzazione dei processi
          di spesa.».
              - La  legge 3 gennaio 1981, n. 7, recante «Stanziamenti
          aggiuntivi  per  l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via
          di  sviluppo»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 14
          gennaio 1981, n. 12.
              - La  legge  26  febbraio  1987,  n. 49, recante «Nuova
          disciplina  della  cooperazione  dell'Italia con i Paesi in
          via  di sviluppo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
          febbraio 1987, n. 49, supplemento ordinario.
              - Si  riporta  il testo del comma 896 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 296/2006:
              «896.  Per il finanziamento degli interventi a sostegno
          dell'economia   nel  settore  dell'industria  nazionale  ad
          elevato  contenuto  tecnologico  e'  istituito  un apposito
          fondo  iscritto  nello  stato  di  previsione del Ministero
          della  difesa,  con  una dotazione di 1.700 milioni di euro
          per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e
          di   1.200   milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  per  la
          realizzazione  di programmi di investimento pluriennale per
          esigenze  di  difesa  nazionale, derivanti anche da accordi
          internazionali.  Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo
          si  provvede  ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera (( f)
          ))  ,  della  legge  5  agosto  1978,  n. 468, e successive
          modificazioni.  Con  uno  o piu' decreti del Ministro della
          difesa,  da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
          Ministero  dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio
          centrale  del  bilancio,  e  alla  Corte  dei  conti,  sono
          individuati,  nell'ambito  della predetta pianificazione, i
          programmi  in esecuzione o da avviare con le disponibilita'
          del  fondo,  disponendo  delle  conseguenti  variazioni  di
          bilancio.   Con  decreti  del  Ministro  della  difesa,  di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          sono  individuate le modalita' e le procedure di assunzione
          di  spesa  anche  a  carattere  pluriennale per i programmi
          derivati da accordi internazionali.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 21 dell'art. 1 della
          legge  23  dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria  2006)»,  cosi'  come modificato
          dalla presente legge:
              «21.   Qualora   nel   corso  dell'esercizio  l'Ufficio
          centrale  del bilancio segnali che l'andamento della spesa,
          riferita   al  complesso  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  ovvero  ai  singoli  programmi,  sia tale da non
          assicurare  il  rispetto  delle  originarie  previsioni  di
          spesa,  il  Ministro  dispone con proprio decreto, anche in
          via  temporanea,  la sospensione dell'assunzione di impegni
          di  spesa  o dell'emissione di titoli di pagamento a carico
          di  uno  o  piu'  capitoli  di bilancio, con esclusione dei
          capitoli concernenti spese relative agli stipendi, assegni,
          pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria,
          nonche'   spese   relative   agli   interessi,  alle  poste
          correttive   e  compensative  delle  entrate,  comprese  le
          regolazioni   contabili,   ad  accordi  internazionali,  ad
          obblighi   derivanti   dalla  normativa  comunitaria,  alle
          annualita'  relative  ai  limiti  di impegno e alle rate di
          ammortamento  mutui.  Analoga  sospensione  e'  disposta su
          segnalazione  del servizio di controllo interno quando, con
          riferimento  al  grado  di  raggiungimento  degli obiettivi
          assegnati  ed  al  grado  di realizzazione dei programmi da
          attuare,  la  prosecuzione  dell'attivita'  non  risponda a
          criteri  di  efficienza  e  di  efficacia.  Il  decreto del
          Ministro e' comunicato, anche con evidenze informatiche, al
          Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri  che  ne  da'
          comunicazione  al  Ministero dell'economia e delle finanze,
          per   il   tramite  del  rispettivo  Ufficio  centrale  del
          bilancio,  nonche' alle commissioni parlamentari competenti
          ed  alla  Corte  dei  conti. Le disponibilita' dei capitoli
          interessati  dal  decreto  di  sospensione  possono  essere
          oggetto  di  variazioni  compensative  a  favore  di  altri
          capitoli del medesimo stato di previsione della spesa.».