Art. 61.
            (( Ulteriori misure di riduzione della spesa
        ed abolizione della quota di partecipazione al costo
          per le prestazioni di assistenza specialistica ))
    ((  1.  A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta
dalle   amministrazioni   pubbliche   inserite  nel  conto  economico
consolidato   della   pubblica   amministrazione,   come  individuate
dall'Istituto  nazionale  di  statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5
dell'articolo  1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione
delle   Autorita'   indipendenti,   per  organi  collegiali  e  altri
organismi,  anche  monocratici,  comunque  denominati, operanti nelle
predette  amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a
quella  sostenuta  nell'anno  2007.  A  tale  fine le amministrazioni
adottano  con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
le neccesarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa )).
    ((  2.  Al  fine  di valorizzare le professionalita' interne alle
amministrazioni,   riducendo  ulteriormente  la  spesa  per  studi  e
consulenze,  all'articolo 1, comma 9, della legge23 dicembre 2005, n.
266,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: ))
    ((  a)  le  parole:  «al  40  per  cento»,  sono sostituite dalle
seguenti: «al 30 per cento»;
    b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Nel limite di spesa
stabilito  ai  sensi  del primo periodo deve rientrare anche la spesa
annua  per  studi  ed  incarichi  di  consulenza conferiti a pubblici
dipendenti». ))
    ((  3.  Le  disposizioni  introdotte  dal  comma 2 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2009 )).
    (( 4. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente   periodo:   «Entro  il  31  dicembre  di  ciascun  anno  il
Dipartimento  della  funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti
l'elenco  delle  amministrazioni  che  hanno  omesso di effettuare la
comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e
dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza» )).
    ((  5.  A  decorrere  dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche
inserite    nel    conto   economico   consolidato   della   pubblica
amministrazione,   come   individuate   dall'Istituto   nazionale  di
statistica  (ISTAT)  ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge
30  dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni
pubbliche,  convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza, per un
ammontare  superiore  al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2007  per  le  medesime finalita'. La disposizione del presente comma
non  si applica alle spese per convegni organizzati dalle universita'
e dagli enti di ricerca )).
    ((  6.  A  decorrere  dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche
inserite    nel    conto   economico   consolidato   della   pubblica
amministrazione,   come   individuate   dall'Istituto   nazionale  di
statistica  (ISTAT)  ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge
30   dicembre   2004,  n.  311,  non  possono  effettuare  spese  per
sponsorizzazioni  per  un  ammontare  superiore al 30 per cento della
spesa sostenuta nell'anno 2007 per la medesima finalita' )).
    ((  7.  Le  societa' non quotate a totale partecipazione pubblica
ovvero  comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle
disposizioni  di  cui ai commi 2, 5 e 6 si conformano al principio di
riduzione  di  spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche,
convegni,   mostre   e  pubblicita',  nonche'  per  sponsorizzazioni,
desumibile  dai  predetti  commi. In sede di rinnovo dei contratti di
servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione  di  cui al primo periodo del presente comma. I soggetti
che  esercitano  i  poteri  dell'azionista garantiscono che, all'atto
dell'approvazione   del   bilancio,  sia  comunque  distribuito,  ove
possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa
)).
    ((  8.  A  decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista
dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi
a  lavori,  servizi  e  forniture,  di  cui al decreto legislativo 12
aprile  2006,  n.  163, e' destinata nella misura dello 0,5 per cento
alle  finalita'  di  cui  alla  medesima disposizione e, nella misura
dell'1,5  per cento, e' versata ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato )).
    ((  9.  Il  50  per  cento  del  compenso spettante al dipendente
pubblico  per  l'attivita' di componente o di segretario del collegio
arbitrale  e'  versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio
dello   Stato;  il  predetto  importo  e'  riassegnato  al  fondo  di
amministrazione   per  il  finanziamento  del  trattamento  economico
accessorio  dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli
organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura
dello  Stato,  ove  esistenti; la medesima disposizione si applica al
compenso  spettante  al  dipendente pubblico per i collaudi svolti in
relazione  a  contratti  pubblici  di lavori, servizi e forniture. Le
disposizioni   di  cui  al  presente  comma  si  applicano  anche  ai
corrispettivi  non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali
ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. ))
    ((  10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennita' di funzione
ed  i  gettoni  di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico
delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti locali, di cui al decreto
legislativo  18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono
rideterminati   con   una   riduzione   del  30  per  cento  rispetto
all'ammontare  risultante  alla  data del 30 giugno 2008 per gli enti
indicati  nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno
rispettato  il  patto  di  stabilita'.  Sino  al  2011  e' sospesa la
possibilita' di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. ))
   (( 11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno
a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di
un  importo  pari  a  200  milioni di euro annui per i comuni ed a 50
milioni di euro annui per le province. ))
   (( 12. All'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nel primo periodo, le parole: «all'80 per cento» e le parole:
«al 70 per cento» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «al
70 per cento» ed «al 60 per cento»;
    b)  nel  secondo  periodo,  le parole: «e in misura ragionevole e
proporzionata»  sono sostituite dalle seguenti: «e in misura comunque
non  superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo
periodo»;
    c)  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni
del  presente  comma si applicano anche alle societa' controllate, ai
sensi  dell'articolo  2359 del codice civile, dalle societa' indicate
nel primo periodo del presente comma» )).
   (( 13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2009 )).
    ((  14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli
incarichi  i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori
generali,  ai direttori sanitari, e ai direttori amministrativi, ed i
compensi  spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende
sanitarie   locali,   delle   aziende   ospedaliere,   delle  aziende
ospedaliero  universitarie,  degli  istituti  di  ricovero  e  cura a
carattere   scientifico   e   degli   istituti  zooprofilattici  sono
rideterminati   con   una   riduzione   del  20  per  cento  rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 )).
    (( 15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui
ai  commi  1,  2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni,
alle  province  autonome,  agli  enti,  di rispettiva competenza, del
Servizio  sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di
cui  ai  commi  1,  2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali
privatizzati )).
    (( 16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni,
entro  il  31  dicembre  2008,  adottano  disposizioni,  normative  o
amministrative,  finalizzate  ad  assicurare la riduzione degli oneri
degli   organismi  politici  e  degli  apparati  amministrativi,  con
particolare  riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi
e  delle indennita' dei componenti degli organi rappresentativi e del
numero  di  questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla
fusione   delle  societa'  partecipate,  al  ridimensionamento  delle
strutture  organizzative  ed all'adozione di misure analoghe a quelle
previste  nel  presente  articolo. La disposizione di cui al presente
comma  costituisce  principio  fondamentale  di  coordinamento  della
finanza  pubblica,  ai  fini del rispetto dei parametri stabiliti dal
patto  di  stabilita'  e  crescita dell'Unione europea. I risparmi di
spesa   derivanti  dall'attuazione  del  presente  comma,  aggiuntivi
rispetto   a   quelli  previsti  dal  patto  di  stabilita'  interno,
concorrono  alla  copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 19 )).
   (( 17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori
entrate  di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui
ai  commi  14  e  16,  sono  versate  annualmente  dagli enti e dalle
amministrazioni  dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo
dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  La disposizione di cui al
primo  periodo  non si applica agli enti territoriali e agli enti, di
competenza  regionale  o  delle  province  autonome  di  Trento  e di
Bolzano,  del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi
del  primo  periodo  sono  riassegnate  ad un apposito fondo di parte
corrente.  La  dotazione  finanziaria  del  fondo e' stabilita in 200
milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2009;  la predetta
dotazione  e'  incrementata  con  le  somme  riassegnate ai sensi del
periodo   precedente.  Con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione   e   l'innovazione   di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno  e  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze una
quota  del  fondo  di cui al terzo periodo puo' essere destinata alla
tutela  della  sicurezza  pubblica  e  del soccorso pubblico, inclusa
l'assunzione  di  personale  in  deroga  ai  limiti  stabiliti  dalla
legislazione  vigente  ai  sensi  e  nei  limiti  di cui al comma 22;
un'ulteriore  quota  puo'  essere  destinata  al  finanziamento della
contrattazione    integrativa    delle    amministrazioni    indicate
nell'articolo  67,  comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate
dall'applicazione  dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla
tutela  della  sicurezza  pubblica  sono  ripartite  con  decreto del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  tra  le  unita' previsionali di base interessate. La
quota  del  fondo  eccedente  la dotazione di 200 milioni di euro non
destinate  alle  predette finalita' entro il 31 dicembre di ogni anno
costituisce economia di bilancio )).
    (( 18. Per l'anno 2009 e' istituito nello stato di previsione del
Ministero  dell'interno  un  apposito fondo, con una dotazione di 100
milioni  di  euro,  per  la  realizzazione,  sulla  base  di apposite
convenzioni  tra  il  Ministero dell'interno ed i comuni interessati,
delle  iniziative  urgenti  occorrenti  per  il  potenziamento  della
sicurezza  urbana  e  la tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  sono  adottate  le disposizioni per l'attuazione del
presente comma )).
    (( 19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione
al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
per  gli  assistiti  non  esentati, di cui all'articolo 1, comma 796,
lettera  p),  primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
abolita.  Resta  fermo  quanto  previsto  dal  comma  21 del presente
articolo )).
     ((   20.   Ai   fini   della  copertura  degli  oneri  derivanti
dall'attuazione del comma 19:
    a)  il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale
al  quale  concorre  ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79,
comma 1, del presente decreto, e' incrementato di 400 milioni di euro
su base annua per gli anni 2009, 2010 e 2011;
    b) le regioni:
         1)   destinano,   ciascuna  al  proprio  servizio  sanitario
regionale,  le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi
14 e 16;
        2)  adottano ulteriori misure di incremento dell'efficienza e
di  razionalizzazione  della  spesa,  dirette  a  realizzare la parte
residuale  della  copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 19 )).
    ((  21.  Le  regioni,  comunque, in luogo della completa adozione
delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera b)
((  del comma 20 possono decidere di applicare, in misura integrale o
ridotta,  la  quota  di partecipazione abolita ai sensi del comma 19,
ovvero  altre  forme  di  partecipazione  dei  cittadini  alla  spesa
sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione
di  quanto  previsto  al  comma 20, lettera b) e al primo periodo del
presente  comma,  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo
che   ciascuna  di  esse  deve  garantire  ai  fini  dell'equivalenza
finanziaria )).
    ((  22.  Per  l'anno  2009,  per le esigenze connesse alla tutela
dell'ordine  pubblico,  alla prevenzione ed al contrasto del crimine,
alla  repressione  delle  frodi  e  delle  violazioni  degli obblighi
fiscali  ed  alla  tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di
Stato,  Corpo  dei vigili del fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo
della  guardia  di  finanza,  il Corpo di polizia penitenziaria ed il
Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni
in  deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100
milioni  di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a
40  milioni  di  euro  per  l'anno  2009  e  a  100 milioni di euro a
decorrere  dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto
a  60  milioni  di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui
all'articolo    60,    comma   8.   Tali   risorse   sono   destinate
prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze
armate.  Alla  ripartizione  delle  predette  risorse si provvede con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  da  emanare entro il 30
aprile  2009,  secondo  le  modalita'  di  cui all'articolo 39, comma
3-ter,   della   legge   27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
modificazioni )).
    (( 23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti
penali  o  per  l'applicazione  di  misure di prevenzione di cui alla
legge  31  maggio  1965,  n.  575,  e  successive modificazioni, o di
irrogazione  di  sanzioni  amministrative,  anche  di  cui al decreto
legislativo  8  giugno  2001,  n. 231, affluiscono ad un unico fondo.
Allo  stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai beni
confiscati  nell'ambito  di procedimenti penali, amministrativi o per
l'applicazione  di  misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio
1965,  n.  575,  e  successive  modificazioni,  nonche' alla legge 27
dicembre  1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
di  sanzioni  amministrative,  anche  di cui al decreto legislativo 8
giugno  2001,  n.  231,  e  successive modificazioni. Per la gestione
delle  predette  risorse  puo'  essere  utilizzata la societa' di cui
all'articolo  1,  comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro  della  giustizia  e  con il Ministro dell'interno, sono
adottate le disposizioni di attuazione del presente comma )).
    ((  24. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
della  giustizia e con il Ministro dell'interno, provvede annualmente
a   determinare   con  decreto  i  risparmi  conseguiti  per  effetto
dell'applicazione  delle disposizioni del comma 23, che sono devoluti
insieme  ai  proventi  di cui al secondo periodo del citato comma 23,
previa  verifica di compatibilita' e ammissibilita' finanziaria delle
relative  utilizzazioni,  per quota parte alla tutela della sicurezza
pubblica  e  del  soccorso pubblico, per altra quota al potenziamento
dei  servizi  istituzionali  del  Ministero della giustizia, e per la
restante parte sono versati all'entrata del bilancio dello Stato )).
    (( 25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell'articolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. ))
    ((  26.  All'articolo  301-bis del testo unico delle disposizioni
legislative  in  materia  doganale,  di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nel comma 1, dopo le parole:
«beni mobili» sono inserite le seguenti: «compresi quelli» )).
    ((  27. Dopo il comma 345 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e' inserito il seguente:
  «345-bis.  Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, e' destinata al
finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, finalizzata all'acquisto di
beni  e  servizi  a  favore  dei  cittadini  residenti che versano in
condizione di maggior disagio economico.». ))
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 5 dell'art. 1 della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2005):
              «5.  Al  fine  di  assicurare  il  conseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza pubblica stabiliti in sede di Unione
          europea,   indicati   nel   Documento   di   programmazione
          economico-finanziaria    e    nelle    relative   note   di
          aggiornamento,   per   il   triennio   2005-2007  la  spesa
          complessiva  delle  amministrazioni  pubbliche inserite nel
          conto  economico  consolidato,  individuate per l'anno 2005
          nell'elenco  1  allegato alla presente legge e per gli anni
          successivi  dall'Istituto  nazionale  di statistica (ISTAT)
          con   proprio   provvedimento   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  non  oltre  il  31 luglio di ogni anno, non puo'
          superare   il   limite   del  2  per  cento  rispetto  alle
          corrispondenti  previsioni  aggiornate del precedente anno,
          come    risultanti    dalla    Relazione   previsionale   e
          programmatica.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 9 dell'art. 1 della
          legge  23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  - legge finanziaria 2006), cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «9. Fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 11, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed
          incarichi  di  consulenza  conferiti  a  soggetti  estranei
          all'amministrazione,      sostenuta     dalle     pubbliche
          amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
          legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
          modificazioni,  esclusi le universita', gli enti di ricerca
          e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non
          potra' essere superiore al 30 per cento di quella sostenuta
          nell'anno  2004. Nel limite di spesa stabilito ai sensi del
          primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi
          e    incarichi   di   consulenza   conferiti   a   pubblici
          dipendenti.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 14 dell'art. 53 del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, e successive
          modificazioni  (Norme  generali sull'ordinamento del lavoro
          alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche), cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «14.  Al  fine  della  verifica dell'applicazione delle
          norme  di  cui  all'art. 1, commi 123 e 127, della legge 23
          dicembre   1996,  n.  662,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni,  le  amministrazioni  pubbliche sono tenute a
          comunicare  al Dipartimento della funzione pubblica, in via
          telematica  o  su supporto magnetico, entro il 30 giugno di
          ciascun  anno,  i  compensi percepiti dai propri dipendenti
          anche  per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
          sono  altresi'  tenute a comunicare semestralmente l'elenco
          dei  collaboratori  esterni  e  dei soggetti cui sono stati
          affidati  incarichi  di consulenza, con l'indicazione della
          ragione   dell'incarico   e   dell'ammontare  dei  compensi
          corrisposti.  Le  amministrazioni  rendono  noti,  mediante
          inserimento   nelle  proprie  banche  dati  accessibili  al
          pubblico   per  via  telematica,  gli  elenchi  dei  propri
          consulenti  indicando  l'oggetto,  la  durata e il compenso
          dell'incarico.  Entro  il  31  dicembre di ciascun anno, il
          Dipartimento  della  funzione pubblica trasmette alla Corte
          dei  conti  l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
          di  effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
          dei  collaboratori  esterni  e  dei soggetti cui sono stati
          affidati incarichi di consulenza.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 92 del
          decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n. 163 (Codice dei
          contratti  pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
              «5.   Una   somma   non  superiore  al  due  per  cento
          dell'importo  posto  a  base  di  gara  di un'opera o di un
          lavoro,  comprensiva  anche  degli  oneri  previdenziali  e
          assistenziali   a  carico  dell'amministrazione,  a  valere
          direttamente  sugli  stanziamenti di cui all'art. 93, comma
          7,  e'  ripartita,  per ogni singola opera o lavoro, con le
          modalita'  e  i  criteri previsti in sede di contrattazione
          decentrata   e   assunti   in   un   regolamento   adottato
          dall'amministrazione,  tra il responsabile del procedimento
          e  gli  incaricati  della redazione del progetto, del piano
          della  sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo,
          nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
          nel  limite  massimo  del  due  per cento, e' stabilita dal
          regolamento  in  rapporto  all'entita'  e alla complessita'
          dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
          responsabilita'   professionali  connesse  alle  specifiche
          prestazioni  da  svolgere.  Le  quote  parti della predetta
          somma  corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai
          predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
          all'organico  dell'amministrazione  medesima, costituiscono
          economie.  I  soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere
          b)  e  c)  ,  possono  adottare  con  proprio provvedimento
          analoghi criteri.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  82  del  decreto
          legislativo   18   agosto   2000,   n.  267,  e  successive
          modificazioni  (testo  unico  delle  leggi sull'ordinamento
          degli enti locali):
              «Art. 82 (Indennita). - 1. Il decreto di cui al comma 8
          del presente articolo determina una indennita' di funzione,
          nei  limiti  fissati dal presente articolo, per il sindaco,
          il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il
          presidente   della  comunita'  montana,  i  presidenti  dei
          consigli  circoscrizionali  dei  soli  comuni  capoluogo di
          provincia,   i   presidenti   dei   consigli   comunali   e
          provinciali,  nonche'  i  componenti degli organi esecutivi
          dei  comuni  e ove previste delle loro articolazioni, delle
          province,   delle  citta'  metropolitane,  delle  comunita'
          montane,  delle  unioni  di  comuni e dei consorzi fra enti
          locali.  Tale  indennita'  e'  dimezzata  per  i lavoratori
          dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
              2.     I     consiglieri     comunali,     provinciali,
          circoscrizionali,  limitatamente  ai  comuni  capoluogo  di
          provincia,  e  delle  comunita'  montane  hanno  diritto  a
          percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone
          di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.
          In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese
          da un consigliere puo' superare l'importo pari ad un quarto
          dell'indennita'  massima prevista per il rispettivo sindaco
          o  presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna
          indennita' e' dovuta ai consiglieri circoscrizionali.
              3.  Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative
          al  divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennita'
          di  cui  ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da
          lavoro di qualsiasi natura.
              4. (Abrogato).
              5. Le indennita' di funzione previste dal presente capo
          non  sono  tra  loro  cumulabili. L'interessato opta per la
          percezione  di  una  delle  due  indennita'  ovvero  per la
          percezione del 50 per cento di ciascuna.
              6. (Abrogato).
              7.  Agli  amministratori  ai  quali  viene  corrisposta
          l'indennita'  di funzione prevista dal presente capo non e'
          dovuto  alcun  gettone per la partecipazione a sedute degli
          organi collegiali del medesimo ente, ne' di commissioni che
          di  quell'organo  costituiscono  articolazioni  interne  ed
          esterne.
              8. La misura delle indennita' di funzione e dei gettoni
          di  presenza  di  cui  al presente articolo e' determinata,
          senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  ai  sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
                a)  equiparazione  del  trattamento  per categorie di
          amministratori;
                b)  articolazione delle indennita' in rapporto con la
          dimensione  demografica  degli  enti,  tenuto  conto  delle
          fluttuazioni    stagionali    della    popolazione,   della
          percentuale  delle  entrate  proprie  dell'ente rispetto al
          totale  delle  entrate, nonche' dell'ammontare del bilancio
          di parte corrente;
                c)  articolazione  dell'indennita'  di  funzione  dei
          presidenti  dei  consigli,  dei  vice  sindaci  e  dei vice
          presidenti  delle  province,  degli  assessori, in rapporto
          alla  misura della stessa stabilita per il sindaco e per il
          presidente  della provincia. Al presidente e agli assessori
          delle  unioni  di  comuni,  dei  consorzi fra enti locali e
          delle  comunita'  montane  sono attribuite le indennita' di
          funzione   nella   misura   massima   del   50   per  cento
          dell'indennita'  prevista  per un comune avente popolazione
          pari  alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio
          fra  enti locali o alla popolazione montana della comunita'
          montana;
                d) definizione di speciali indennita' di funzione per
          gli  amministratori delle citta' metropolitane in relazione
          alle particolari funzioni ad esse assegnate;
                e)   determinazione   dell'indennita'   spettante  al
          presidente  della  provincia  e  al  sindaco dei comuni con
          popolazione  superiore a dieci mila abitanti, comunque, non
          inferiore   al   trattamento   economico  fondamentale  del
          segretario  generale  dei rispettivi enti; per i comuni con
          popolazione   inferiore   a   dieci  mila  abitanti,  nella
          determinazione   dell'indennita'   si   tiene   conto   del
          trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
                f)  previsione  dell'integrazione dell'indennita' dei
          sindaci  e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con
          una  somma  pari  a  una  indennita' mensile, spettante per
          ciascun anno di mandato.
              9.   Su  richiesta  della  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie  locali  si  puo'  procedere  alla  revisione del
          decreto  ministeriale  di  cui  al  comma 8 con la medesima
          procedura ivi indicata.
              10.  Il  decreto  ministeriale  di  cui  al  comma 8 e'
          rinnovato  ogni  tre  anni  ai  fini dell'adeguamento della
          misura  delle  indennita'  e  dei gettoni di presenza sulla
          base   della  media  degli  indici  annuali  dell'ISTAT  di
          variazione  del  costo  della  vita applicando, alle misure
          stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi
          nel  biennio  nell'indice  dei  prezzi  al consumo rilevata
          dall'ISTAT  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa
          al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine
          del biennio.
              11.  La  corresponsione  dei  gettoni  di  presenza  e'
          comunque  subordinata  alla  effettiva  partecipazione  del
          consigliere  a  consigli  e  commissioni; il regolamento ne
          stabilisce termini e modalita'.».
              - Si riporta il testo del comma 725, dell'art. 1, della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2007),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «725.  Nelle societa' a totale partecipazione di comuni
          o  province,  il  compenso  lordo annuale, onnicomprensivo,
          attribuito  al  presidente e ai componenti del consiglio di
          amministrazione,   non   puo'   essere   superiore  per  il
          presidente  al  70  per  cento e per i componenti al 60 per
          cento   delle  indennita'  spettanti,  rispettivamente,  al
          sindaco  e al presidente della provincia ai sensi dell'art.
          82  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
          2000,  n.  267.  Resta  ferma  la possibilita' di prevedere
          indennita'  di  risultato  solo  nel  caso di produzione di
          utili  e  in  misura  comunque  non superiore al doppio del
          compenso  onnicomprensivo  di  cui  al  primo  periodo.  Le
          disposizioni  del  presente  comma  si applicano anche alle
          societa'  controllate,  ai  sensi dell'art. 2359 del codice
          civile,  dalle  societa'  indicate  nel  primo  periodo del
          presente comma.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  796,  lettera p),
          dell'art. 1 della gia' citata legge n. 296/2006:
              «796.   Per   garantire   il  rispetto  degli  obblighi
          comunitari  e  la  realizzazione degli obiettivi di finanza
          pubblica  per  il  triennio  2007-2009,  in  attuazione del
          protocollo  di  intesa  tra  il  Governo,  le  regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano per un patto
          nazionale  per  la  salute  sul  quale  la Conferenza delle
          regioni  e  delle  province autonome, nella riunione del 28
          settembre 2006, ha espresso la propria condivisione;
                a)-o) (omissis);
                p)    a   decorrere  dal  1°  gennaio  2007,  per  le
          prestazioni  di  assistenza specialistica ambulatoriale gli
          assistiti  non  esentati  dalla  quota di partecipazione al
          costo  sono  tenuti  al  pagamento di una quota fissa sulla
          ricetta  pari  a  10  euro.  Per  le prestazioni erogate in
          regime  di  pronto  soccorso  ospedaliero  non  seguite  da
          ricovero, la cui condizione e' stata codificata come codice
          bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso
          a  seguito  di  traumatismi  ed  avvelenamenti  acuti,  gli
          assistiti  non esenti sono tenuti al pagamento di una quota
          fissa  pari  a  25  euro. La quota fissa per le prestazioni
          erogate  in  regime  di  pronto  soccorso non e', comunque,
          dovuta  dagli  assistiti  non esenti di eta' inferiore a 14
          anni.   Sono  fatte  salve  le  disposizioni  eventualmente
          assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso
          ospedaliero,  pongono  a  carico degli assistiti oneri piu'
          elevati;
                p-bis)-z) (omissis).».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 3-ter dell'art. 39,
          della   legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni  (Misure per la stabilizzazione della finanza
          pubblica):
              «3-ter  Al  fine  di  garantire  la  coerenza  con  gli
          obiettivi   di  riforma  organizzativa  e  riqualificazione
          funzionale  delle amministrazioni interessate, le richieste
          di  autorizzazione  ad  assumere devono essere corredate da
          una  relazione  illustrativa delle iniziative di riordino e
          riqualificazione,  adottate  o  in  corso, finalizzate alla
          definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai
          principi  di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
          compiti   e   ai   programmi,  con  specifico  riferimento,
          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
          da   fornire   all'utenza.   Le   predette  richieste  sono
          sottoposte  all'esame  del  Consiglio dei Ministri, ai fini
          dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa
          istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.   L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare  le
          effettive  esigenze  di  reperimento  di  nuovo personale e
          l'impraticabilita'  di  soluzioni  alternative  collegate a
          procedure   di   mobilita'  o  all'adozione  di  misure  di
          razionalizzazione  interna. Per le amministrazioni statali,
          anche   ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli  enti
          pubblici  non  economici e per gli enti e le istituzioni di
          ricerca   con  organico  superiore  a  duecento  unita',  i
          contratti   integrativi   sottoscritti,  corredati  da  una
          apposita   relazione  tecnico-finanziaria  riguardante  gli
          oneri     derivanti     dall'applicazione    della    nuova
          classificazione  del  personale, certificata dai competenti
          organi  di  controllo,  di  cui  all'art.  52, comma 5, del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   laddove   operanti,  sono  trasmessi  alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  che, entro trenta giorni
          dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
          compatibilita'  economico-finanziaria,  ai  sensi dell'art.
          45,  comma  4,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29.  Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
          puo'  procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
          caso  in  cui  il  riscontro abbia esito negativo, le parti
          riprendono le trattative.».
              - La   legge   31   maggio   1965,   n.   575,  recante
          «Disposizioni contro la mafia» e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138.
              - La  legge  27 dicembre 1956, n. 1423, recante «Misure
          di  prevenzione  nei confronti delle persone pericolose per
          la  sicurezza  e  per  la  pubblica moralita» e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327.
              - Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
          «Disciplina   della  responsabilita'  amministrativa  delle
          persone  giuridiche,  delle  societa'  e delle associazioni
          anche  prive  di personalita' giuridica», a norma dell'art.
          11  della  legge  29  settembre  2000, n. 300 e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
              - Si riporta il testo del comma 367, dell'art. 1, della
          gia' citata legge 244/2007:
              «367.  Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente legge, il Ministero della giustizia
          stipula   con  una  societa'  interamente  posseduta  dalla
          societa'  di  cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30
          settembre  2005,  n.  203,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o piu' convenzioni
          in  base  alle quali la societa' stipulante con riferimento
          alle  spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
          2002,  n.  115,  conseguenti  ai  provvedimenti  passati in
          giudicato  o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio
          2008,  provvede  alla  gestione  del  credito,  mediante le
          seguenti attivita':
                a)  acquisizione  dei  dati anagrafici del debitore e
          supporto   all'attivita'  di  quantificazione  del  credito
          effettuata dall'ufficio competente;
                b)   notificazione   al  debitore  di  un  invito  al
          pagamento  entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla
          definitivita'  del  provvedimento  da cui sorge l'obbligo o
          dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto;
                c)   iscrizione   al   ruolo   del  credito,  scaduto
          inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 1, dell'art. 301-bis
          del  testo  unico delle disposizioni legislative in materia
          doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          23  gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle
          disposizioni  legislative  in materia doganale), cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  301-bis  (Destinazione  di  beni  sequestrati  o
          confiscati  a seguito di operazioni anticontrabbando). - 1.
          I  beni  mobili, (( compresi quelli )) iscritti in pubblici
          registri,  le  navi,  le  imbarcazioni,  i  natanti  e  gli
          aeromobili  sequestrati  nel corso di operazioni di polizia
          giudiziaria  anticontrabbando, sono affidati dall'autorita'
          giudiziaria  in  custodia giudiziale agli organi di polizia
          che  ne  facciano  richiesta  per l'impiego in attivita' di
          polizia,  ovvero  possono  essere  affidati ad altri organi
          dello  Stato  o  ad  altri enti pubblici non economici, per
          finalita'  di  giustizia,  di protezione civile o di tutela
          ambientale.».
              - Si riporta il testo dell'art. 301-bis del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43
          (Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative in materia doganale), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80, supplemento ordinario, come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  301-bis  (Destinazione  di  beni  sequestrati  o
          confiscati  a seguito di operazioni anticontrabbando). - 1.
          I  beni  mobili  (( compresi quelli )) iscritti in pubblici
          registri,  le  navi,  le  imbarcazioni,  i  natanti  e  gli
          aeromobili  sequestrati  nel corso di operazioni di polizia
          giudiziaria  anticontrabbando, sono affidati dall'autorita'
          giudiziaria  in  custodia giudiziale agli organi di polizia
          che  ne  facciano  richiesta  per l'impiego in attivita' di
          polizia,  ovvero  possono  essere  affidati ad altri organi
          dello  Stato  o  ad  altri enti pubblici non economici, per
          finalita'  di  giustizia,  di protezione civile o di tutela
          ambientale.
              2.   Gli  oneri  relativi  alla  gestione  dei  beni  e
          all'assicurazione  obbligatoria  dei veicoli, dei natanti e
          degli  aeromobili  sono  a  carico  dell'ufficio  o comando
          usuario.
              3.  Nel  caso  in  cui  non  vi  sia  alcuna istanza di
          affidamento  in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, i
          beni   sequestrati   sono   ceduti   ai   fini  della  loro
          distruzione, sulla base di apposite convenzioni. In caso di
          distruzione,  la  cancellazione  dei  veicoli  dai pubblici
          registri  e'  eseguita  in esenzione da qualsiasi tributo o
          diritto,  su  richiesta  dell'Amministrazione  finanziaria.
          L'ispettorato  compartimentale  dei  Monopoli di Stato e il
          ricevitore  capo  della  dogana, competenti per territorio,
          possono stipulare convenzioni per la distruzione, in deroga
          alle   norme   sulla  contabilita'  generale  dello  Stato,
          direttamente con una o piu' ditte del settore.
              4.  L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato
          o  il  ricevitore  capo  della  dogana,  prima di procedere
          all'affidamento  in  custodia giudiziale o alla distruzione
          dei  beni  mobili  di  cui  ai commi 1 e 3, devono chiedere
          preventiva    autorizzazione    all'organo   dell'autorita'
          giudiziaria  competente  per  il procedimento, che provvede
          entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
              5. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1,
          per  i  quali si sia proceduto alla distruzione, all'avente
          diritto  e'  corrisposta  una  indennita'  sulla base delle
          quotazioni    di    mercato   espresse   in   pubblicazioni
          specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento
          del sequestro.
              6.  I  beni  mobili  di cui al comma 1, acquisiti dallo
          Stato  a  seguito  di provvedimento definitivo di confisca,
          sono  assegnati,  a  richiesta,  agli  organi o enti che ne
          hanno   avuto  l'uso.  Qualora  tali  enti  od  organi  non
          presentino  richiesta di assegnazione i beni sono distrutti
          ai sensi del comma 3.
              7.  Sono  abrogati  i  commi 5, 6 e 7, dell'art. 4, del
          decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.
              8.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'art.
          17,  comma  3,  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, sono
          dettate   le   disposizioni   di  attuazione  del  presente
          articolo.».