Art. 62.
       Contenimento (( dell'uso degli strumenti derivati e ))
        dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali
    ((  01.  Le  norme  del  presente articolo costituiscono principi
fondamentali  per  il  coordinamento  della finanza pubblica ai sensi
degli  articoli  117,  terzo  comma,  e  119,  secondo  comma,  della
Costituzione )).
  1.  Ai  fini  della tutela dell'unita' economica della Repubblica e
nel  rispetto  dei  principi  di coordinamento della finanza pubblica
previsti  agli  articoli  119 e 120 della Costituzione, alle regioni,
alle  province  autonome  di  Trento  e Bolzano e agli enti locali e'
fatto  divieto  di  stipulare fino alla data di entrata in vigore del
regolamento  di  cui  al  comma 2, (( e comunque per il periodo di un
anno  decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto
))  ,  contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti
all'articolo  1,  comma  3,  (( del testo unico delle disposizioni in
materia   di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  ))  decreto
legislativo   24   febbraio   1998,   n.  58,  nonche'  di  ricorrere
all'indebitamento  attraverso  con-tratti che non prevedano modalita'
di  rimborso  mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e
interessi.  La  durata  dei  piani  di  ammortamento  non puo' essere
superiore   a   trent'anni,  ivi  comprese  eventuali  operazioni  di
rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. (( Per gli enti
di  cui  al  presente  comma,  e' esclusa la possibilita' di emettere
titoli obbligazionari o altre passivita' con rimborso del capitale in
unica soluzione alla scadenza )).
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentite la Banca
d'Italia  e la (( Commissione nazionale per le societa' e la borsa ))
,  con  regolamento  da  emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge  23  agosto  1988, n. 400, individua la tipologia (( dei
contratti  relativi a strumenti finanziari )) derivati che i soggetti
di  cui  al  comma  1  possono  stipulare e stabilisce i criteri e le
condizioni per la conclusione delle relative operazioni.
  3.  Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento
delle  regioni,  delle  province autonome di Trento e Bolzano e degli
enti  locali  che  non  siano  in  contrasto  con le disposizioni del
presente articolo.
    ((  3-bis. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, dopo le parole:
«cessioni  di  crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche»
sono  aggiunte le seguenti: «nonche', sulla base dei criteri definiti
in  sede  europea  dall'Ufficio  statistico  delle  Comunita' europee
(EUROSTAT),    l'eventuale    premio   incassato   al   momento   del
perfezionamento delle operazioni derivate» )).
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  degli articoli 117, 119 e 120
          della Costituzione:
              «Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
          dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
          internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a)  politica  estera  e rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d)  difesa  e  Forze  armate;  sicurezza dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f)  organi  dello  Stato e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g)  ordinamento e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h)  ordine  pubblico e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l)  giurisdizione  e  norme  processuali; ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m)   determinazione   dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
                q)   dogane,   protezione  dei  confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r)   pesi,   misure   e   determinazione  del  tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s)  tutela  dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.».
              «Art.   119.   -  I  comuni,  le  province,  le  citta'
          metropolitane  e  le regioni hanno autonomia finanziaria di
          entrata e di spesa.
              I  comuni,  le  province,  le citta' metropolitane e le
          regioni  hanno  risorse  autonome. Stabiliscono e applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo  i principi di coordinamento della finanza pubblica
          e  del  sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
          al   gettito   di   tributi  erariali  riferibile  al  loro
          territorio.
              La  legge  dello Stato istituisce un fondo perequativo,
          senza  vincoli  di destinazione, per i territori con minore
          capacita' fiscale per abitante.
              Le  risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai commi
          precedenti consentono ai comuni, alle province, alle citta'
          metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite.
              Per  promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e  sociali,  per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio  delle  loro  funzioni,  lo Stato destina risorse
          aggiuntive  ed  effettua  interventi  speciali in favore di
          determinati   comuni,   province,  citta'  metropolitane  e
          regioni.
              I  comuni,  le  province,  le citta' metropolitane e le
          regioni  hanno  un proprio patrimonio, attribuito secondo i
          principi  generali  determinati  dalla  legge  dello Stato.
          Possono  ricorrere  all'indebitamento  solo  per finanziare
          spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
          sui prestiti dagli stessi contratti.».
              «Art.  120.  -  La  regione  non puo' istituire dazi di
          importazione  o esportazione o transito tra le regioni, ne'
          adottare  provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
          libera  circolazione  delle  persone  e  delle  cose tra le
          regioni,  ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in
          qualunque parte del territorio nazionale.
              Il  Governo  puo'  sostituirsi  a organi delle Regioni,
          delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni nel
          caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
          o  della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
          l'incolumita'  e  la  sicurezza  pubblica, ovvero quando lo
          richiedono  la  tutela  dell'unita' giuridica o dell'unita'
          economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
          delle  prestazioni  concernenti i diritti civili e sociali,
          prescindendo  dai  confini territoriali dei governi locali.
          La  legge  definisce  le  procedure  atte a garantire che i
          poteri   sostitutivi  siano  esercitati  nel  rispetto  del
          principio  di  sussidiarieta'  e  del  principio  di  leale
          collaborazione.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 3, dell'art. 1, del
          decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58 (testo unico
          delle    disposizioni   in   materia   di   intermediazione
          finanziaria,  ai  sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
          febbraio 1996, n. 52):
              «3.  Per  "strumenti  finanziari derivati" si intendono
          gli  strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d),
          e),  f),  g),  h),i) e j), nonche' gli strumenti finanziari
          previsti dal comma 1-bis lettera d) .».
              - Si  riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Si  riporta il testo del comma 17, dell'art. 3, della
          legge  24  dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge   finanziaria  2004),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «17.  Per  gli  enti  di  cui al comma 16 costituiscono
          indebitamento,  agli  effetti  dell'art.  119, sesto comma,
          della  Costituzione,  l'assunzione di mutui, l'emissione di
          prestiti  obbligazionari,  le  cartolarizzazioni  di flussi
          futuri  di entrata e le cartolarizzazioni con corrispettivo
          iniziale  inferiore  all'85 per cento del prezzo di mercato
          dell'attivita'  oggetto  di  cartolarizzazione  valutato da
          un'unita'   indipendente  e  specializzata.  Costituiscono,
          inoltre,  indebitamento  le operazioni di cartolarizzazione
          accompagnate   da   garanzie   fornite  da  amministrazioni
          pubbliche  e  le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti
          vantati  verso  altre  amministrazioni  pubbliche  nonche',
          sulla   base   dei   criteri   definiti   in  sede  europea
          dall'Ufficio statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT),
          l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento
          delle operazioni derivate. Non costituiscono indebitamento,
          agli  effetti  del  citato  art. 119, le operazioni che non
          comportano  risorse  aggiuntive, ma consentono di superare,
          entro  il  limite massimo stabilito dalla normativa statale
          vigente,   una   momentanea  carenza  di  liquidita'  e  di
          effettuare  spese  per  le  quali  e'  gia' prevista idonea
          copertura di bilancio. Modifiche alle predette tipologie di
          indebitamento   sono  disposte  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e delle finanze, sentito l'ISTAT, sulla base
          dei criteri definiti in sede europea.».