Art. 63.
                        Esigenze prioritarie
  1.  L'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 1, comma 1240,
della  legge  27  dicembre  2006,  n. 296, e' incrementata di euro 90
milioni  per  l'anno  2008, per il finanziamento della partecipazione
italiana  alle  missioni  internazionali  di  pace.  A  tal  fine  e'
integrato  l'apposito  fondo  nell'ambito  dello  stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
  2.  La  disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a) ,
della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente
all'anno 2008.
  3.   In   relazione   alle   necessita'   connesse  alle  spese  di
funzionamento   delle   istituzioni  scolastiche  il  «Fondo  per  il
funzionamento  delle  istituzioni scolastiche» di cui all'articolo 1,
comma  601,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007),  iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
pubblica  istruzione e' incrementato dell'importo di euro 200 milioni
per l'anno 2008.
  4.  Per  far  fronte  alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato
S.p.a.  e'  autorizzata  la  spesa  di 300 milioni di euro per l'anno
2008.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, da
emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' definita la destinazione del contributo.
  5.   Per   far   fronte  alle  obbligazioni  gia'  assunte  per  la
realizzazione  di  interventi  previsti  nel  contratto  di programma
2003-2005  e  in Accordi pregressi, a valere su residui passivi degli
anni  2002  e  precedenti,  la Societa' ANAS S.p.A. e' autorizzata ad
utilizzare,  in  via di anticipazione, le disponibilita' giacenti sul
conto  di  tesoreria  n.  20060, con obbligo di reintegro entro il 31
dicembre   2008,   previa   presentazione  di  apposita  ricognizione
riguardante  il  fabbisogno correlato all'attuazione degli interventi
per il corrente esercizio e per l'anno 2009.
  6.  L'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla   legge   19  luglio  1993,  n.  236,  relativa  al  Fondo  per
l'occupazione e' incrementata di euro 700 milioni per l'anno 2009.
  7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della
legge  8 novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo da ripartire per le
politiche  sociali,  come  determinata dalla tabella C della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' integrata di 300 milioni di euro per l'anno
2009.
  8.   Nello   stato   di   previsione   della  spesa  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze e' costituito un apposito fondo, con
una  dotazione  finanziaria  di  (( 900 milioni )) di euro per l'anno
2009  e  ((  500  milioni  a  decorrere  dall'anno  2010  )) , per il
finanziamento,  con appositi provvedimenti normativi, delle misure di
proroga di agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente.
  9.  All'articolo  1,  comma  282,  secondo  periodo, della legge 30
dicembre  2004,  n.  311,  le  parole  «quadriennio  2005-2008»  sono
sostituite dalle seguenti: «periodo 2005-2011».
    ((  9-bis  Il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui
all'articolo  1,  comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
incrementato  di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009
e 2010 )).
  10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico
del  bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli
adeguamenti  retributivi  del personale delle amministrazioni statali
nonche'  per  l'attuazione  delle  misure  di cui all'articolo 78, il
Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica  economica  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
e'  integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008, ((
di  2.340  milioni  )) di euro (( per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310
milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno 2011. Il predetto Fondo e'
altresi'  incrementato,  a  valere, per quanto attiene all'anno 2008,
sulla   quota   delle  maggiori  entrate  derivanti  dalle  modifiche
normative  previste  dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dei
seguenti  importi:  0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni
di  euro  per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5
milioni  di  euro  per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2012. La dotazione del fondo per interventi strutturali di
politica   economica,   di   cui   all'articolo   10,  comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ulteriormente
incrementata  di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e di 430 milioni
per ciascuno degli anni 2010 e 2011 )).
  11. (( (Soppresso). ))
  12.  Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri
economico-sociali   e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e (( dei )) trasporti, il Fondo per la
promozione  e  il  sostegno  dello  sviluppo  del  trasporto pubblico
locale,  con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di
130  milioni  di  euro  per  l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  2010  e  2011.  Per  gli  anni  successivi, al
finanziamento  del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma
3,  lettera  f),  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive
modificazioni.  Le risorse del Fondo sono destinate alle finalita' di
cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
come  modificato  dal  comma  306  ((  dell'articolo 1 della legge 24
dicembre  2007,  n.  244  ))  ,  e  di  cui all'art. 9 della legge 26
febbraio  1992,  n.  211, con le procedure e le modalita' previste da
tali  disposizioni.  Gli  interventi  finanziati,  ai  sensi e con le
modalita' della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui
al  presente  comma,  individuati  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e (( dei )) trasporti, sono destinati al completamento
delle  opere  in corso di realizzazione in misura non superiore al 20
per  cento.  Il  finanziamento  di  nuovi  interventi  e' subordinato
all'esistenza   di   parcheggi  di  interscambio,  ovvero  alla  loro
realizzazione,  che  puo'  essere finanziata con le risorse di cui al
presente comma.
  13.  La  ripartizione  delle  risorse  di  cui  al  comma 12 tra le
finalita'  ivi  previste  e'  definita con decreto del Ministro delle
infrastrutture  e  (( dei )) trasporti, d'intesa con la (( Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  e  successive  modificazioni  )).  In  fase di prima
applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in
pari  misura tra le finalita' previste. A decorrere dall'anno 2011 la
ripartizione  delle  risorse  tra  le finalita' di cui al comma 13 e'
effettuata  con  il  medesimo  decreto,  tenendo conto di principi di
premialita'  che  incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualita'
nell'erogazione  dei  servizi,  la  mobilita'  pubblica  e  la tutela
ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, la lettera d) e' abrogata.
   (( 13-bis. Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati
al  sostegno  di  produzioni  e  allevamenti  di  particolare rilievo
ambientale,  economico,  sociale  ed  occupazionale e' autorizzata la
spesa  di  2  milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
All'attuazione degli interventi di cui al presente comma provvede con
proprio  decreto  il  Ministro  delle politiche agricole alimentari e
forestali )).
    ((  13-ter.  All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio
2008,  n.  93,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008,  n.  126,  la  lettera  a)  e'  abrogata.  Alle  minori entrate
derivanti  dall'attuazione del presente comma, valutate in 16.700.000
euro  per  l'anno  2008  e in 66.800.000 euro per ciascuno degli anni
2009   e   2010,   si   provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo 5, comma 4, del
citato decreto-legge n. 93 del 2008, come integrata con le risorse di
cui all'articolo 60, comma 8, del presente decreto )).
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1240, dell'art. 1,
          della  legge  27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007):
              «1240.  E'  autorizzata,  per ciascuno degli anni 2007,
          2008   e   2009,  la  spesa  di  euro  1  miliardo  per  il
          finanziamento  della  partecipazione italiana alle missioni
          internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
          fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
          Ministero dell'economia e delle finanze.».
              - Si riporta il testo del comma 621, dell'art. 1, della
          citata  legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007):
              «621.  Al  fine  di garantire l'effettivo conseguimento
          degli  obiettivi di risparmio di cui ai commi 483 e 620, in
          caso di accertamento di minori economie, si provvede:
                a)  relativamente  al comma 483, alla riduzione delle
          dotazioni  di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti
          pubblici,   ivi   comprese   quelle  determinate  ai  sensi
          dell'art.  11,  comma  3, lettera d) , della legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  in  maniera
          lineare,  fino  a  concorrenza  degli  importi indicati dal
          medesimo comma 483;
                b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni
          complessive   di  bilancio  del  Ministero  della  pubblica
          istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze
          spettanti  al personale della scuola e dell'amministrazione
          centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera
          lineare,  fino  a  concorrenza  degli  importi indicati dal
          medesimo comma 620.».
              - Si riporta il testo del comma 601, dell'art. 1, della
          gia' citata legge n. 296 del 2006:
              «601.  A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare
          l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
          favore  delle scuole statali, sono istituiti nello stato di
          previsione  del  Ministero  della  pubblica  istruzione, in
          apposita  unita'  previsionale  di  base, i seguenti fondi:
          "Fondo   per   le  competenze  dovute  al  personale  delle
          istituzioni  scolastiche,  con  esclusione  delle spese per
          stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato"
          e   "Fondo   per   il   funzionamento   delle   istituzioni
          scolastiche".    Ai    predetti   fondi   affluiscono   gli
          stanziamenti    dei    capitoli   iscritti   nelle   unita'
          previsionali   di   base  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche"
          e    "Interventi   integrativi   disabili",   nonche'   gli
          stanziamenti   iscritti   nel   centro  di  responsabilita'
          "Programmazione  ministeriale  e  gestione ministeriale del
          bilancio"  destinati  ad  integrare  i  fondi  stessi.  Con
          decreto   del   Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
          stabiliti  i  criteri  e  i  parametri  per  l'assegnazione
          diretta  alle  istituzioni scolastiche delle risorse di cui
          al  presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza
          delle   spese   effettuate   da   parte  delle  istituzioni
          scolastiche  a  valere  sulle risorse finanziarie derivanti
          dalla  costituzione  dei predetti fondi, il Ministero della
          pubblica  istruzione  procede  a una specifica attivita' di
          monitoraggio.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 7, dell'art. 1, del
          decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a
          sostegno dell'occupazione):
              «7.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al
          comma   8,   nel  quale  confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo.».
              - Si  riporta il testo del comma 8, dell'art. 20, della
          legge  8  novembre  2000,  n.  328  (Legge  quadro  per  la
          realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
          sociali):
              «8.   A   decorrere   dall'anno  2002  lo  stanziamento
          complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
          determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
          all'art.  11,  comma  3,  lettera d) , della legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  assicurando
          comunque  la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
          della presente legge.».
              - Si riporta il testo del comma 282, dell'art. 1, della
          gia'  citata  legge  n. 311 del 2004, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «282.  Le  modalita'  operative di determinazione della
          base  di  calcolo  delle entrate erariali ed extra-erariali
          provenienti  dai  giochi  di  cui  al comma 281, nonche' le
          modalita'  di  trasferimento  periodico  dei  fondi  per il
          finanziamento  del CONI, sono determinate con provvedimento
          del    Ministero    dell'economia   e   delle   finanze   -
          Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato, d'intesa
          con  il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
          da   emanare  entro  il  31  marzo  2005.  Per  il  periodo
          2005-2011,  le  risorse a favore del CONI sono stabilite in
          misura  pari  a  450  milioni di euro annui, secondo quanto
          stabilito  dall'art.  4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
          138,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto
          2002, n. 178. Dette risorse sono comprensive del contributo
          straordinario  finalizzato  alla  preparazione degli atleti
          per  i  Giochi  olimpici  invernali  di Torino 2006 e per i
          Giochi olimpici di Pechino 2008.».
              - Si riporta il testo del comma 580, dell'art. 1, della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «580.  Al  Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la
          legge  15  luglio  2003,  n.  189,  ha  attribuito  compiti
          relativi  alla  promozione  dell'attivita'  sportiva tra le
          persone  disabili  e  di  riconoscimento e coordinamento di
          tutte  le organizzazioni sportive per disabili, e' concesso
          un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,
          2007  e  2008,  per la promozione della pratica sportiva di
          base e agonistica.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 5, dell'art. 10, del
          gia' citato decreto-legge n. 282 del 2004:
              «5.   Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica, anche mediante interventi
          volti  alla  riduzione della pressione fiscale, nello stato
          di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
          e'  istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
              - Si  riporta il testo del comma 3, dell'art. 11, della
          legge  5  agosto  1978,  n. 468 (Riforma di alcune norme di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
              «3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a)   il   livello  massimo  del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                b)  le  variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                c)  la  determinazione,  in  apposita tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                d)  la  determinazione,  in  apposita  tabella, della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                e)  la  determinazione,  in  apposita  tabella, delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                f)  gli  stanziamenti  di spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                g)  gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
          11-bis e le corrispondenti tabelle;
                h)   l'importo   complessivo  massimo  destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15,  della  legge  29 marzo 1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                i)  altre regolazioni meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                i-bis)  norme  che  comportano  aumenti  di entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a) ;
                i-ter)  norme  che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale;
                i-quater)   norme  recanti  misure  correttive  degli
          effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter comma
          7.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1031, dell'art. 1,
          della gia' citata legge n. 296 del 2006:
              «1031.  Al fine di realizzare una migliore correlazione
          tra   lo   sviluppo  economico,  l'assetto  territoriale  e
          l'organizzazione  dei  trasporti e favorire il riequilibrio
          modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto
          pubblico  locale  attraverso  il  miglioramento dei servizi
          offerti,  e' istituito presso il Ministero dei trasporti un
          fondo   per  gli  investimenti  destinato  all'acquisto  di
          veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale e'
          autorizzata  la  spesa  di 100 milioni di euro per ciascuno
          degli  anni  2007,  2008  e 2009, e' destinato a contributi
          nella misura massima del 75 per cento:
                a)  per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare
          ai servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e
          9  del  decreto  legislativo  19  novembre  1997, n. 422, e
          successive modificazioni;
                b)  per  l'acquisto di veicoli destinati a servizi su
          linee metropolitane, tranviarie e filoviarie;
                c)   per   l'acquisto  di  autobus  a  minor  impatto
          ambientale o ad alimentazione non convenzionale.
                c-bis)  per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti
          destinati  ad  un  servizio  minimo  di  trasporto pubblico
          locale  per  garantire collegamenti con isole minori con le
          quali esiste un fenomeno di pendolarismo;
                c-ter)  all'acquisto  dei veicoli di cui alle lettere
          a) e b) e' riservato almeno il 50 per cento della dotazione
          del fondo.».
              - Si riporta il testo del comma 306, dell'art. 1, della
          gia' citata legge n. 244 del 2007:
              «306.  All'art.  1, comma 1031, della legge 27 dicembre
          2006, n. 296, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
                "c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti
          destinati  ad  un  servizio  minimo  di  trasporto pubblico
          locale  per  garantire collegamenti con isole minori con le
          quali esiste un fenomeno di pendolarismo;
                c-ter)  all'acquisto  dei veicoli di cui alle lettere
          a) e b) e' riservato almeno il 50 per cento della dotazione
          del fondo".».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  9  della  legge 26
          febbraio  1992,  n. 211 (Interventi nel settore dei sistemi
          di trasporto rapido di massa):
              «Art.  9.  -  1.  Per la realizzazione degli interventi
          previsti  dagli  articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge,
          possono   essere  corrisposti  contributi,  in  misura  non
          superiore  al 10 per cento dell'investimento, per la durata
          massima di trenta anni, in relazione ad operazioni di mutuo
          contratte  dagli  enti  locali  e dai soggetti attuatori, a
          decorrere dal secondo semestre dell'anno 1992, con la Cassa
          depositi  e  prestiti, con istituti di credito abilitati ai
          sensi  della  normativa  vigente  ovvero  con  istituti  di
          credito  esteri.  A  tal  fine  sono  autorizzati limiti di
          impegno  trentennali di lire 175 miliardi per l'anno 1993 e
          di ulteriori 50 miliardi per l'anno 1994.».
              - La   legge   26   febbraio   1992,  n.  211,  recante
          «Interventi  nel settore dei sistemi di trasporto rapido di
          massa» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992,
          n. 55.
              - Per  il  testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
          agosto 1997, n. 281 vedasi note all'art. 6-quinquies.
              - Si  riporta  il  testo  del comma 9, dell'art. 5, del
          decreto-legge  27  maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti
          per  salvaguardare  il  potere di acquisto delle famiglie),
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «9. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate
          le seguenti modificazioni:
                a) (abrogata);
                b) all'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:
                  1) al comma 57, le parole da: "che per l'anno 2008"
          fino  alla  fine,  sono sostituite dalle seguenti: "che per
          l'anno 2008 e' integrato di 35 milioni di euro";
                  2)  al  comma  60,  lettera  a)  , le parole: "12,5
          milioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "9 milioni"; e
          alla  lettera b) , le parole: "5,5 milioni" sono sostituite
          dalle seguenti: "4 milioni";
                  3)  al  comma 61, le parole: "1 milione di euro per
          ciascuno  degli  anni  2008,  2009  e 2010" sono sostituite
          dalle seguenti: "500.000 euro per l'anno 2008";
                  4)  al  comma  205, le parole da: "14 milioni" fino
          alla  fine, sono sostituite dalle seguenti: "8,8 milioni di
          euro per l'anno 2008";
                  5)  al  comma  247, le parole da: "35 milioni" fino
          alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "17,5 milioni di
          euro per l'anno 2008";
                  6)  al  comma  309,  le parole da: "2 milioni" fino
          alla  fine  del  comma sono sostituite dalle seguenti: "1,9
          milioni di euro per l'anno 2008";
                  7)  al  comma  310,  le parole da: "2 milioni" fino
          alla  fine,  sono sostituite dalle seguenti: "100 mila euro
          per l'anno 2008";
                  8)  al  comma  401, le parole: "All'onere derivante
          dai commi da 396 a 400, pari a complessivi euro 3,5 milioni
          per  l'anno  2008  e  ad euro 100.000 annui a decorrere dal
          2009," sono sostituite dalle seguenti: "All'onere derivante
          dai  commi  396  e  da  398  a 400, pari a complessivi euro
          100.000 a decorrere dal 2008,";
                9)   al   comma   409,   le   parole:   "A  decorrere
          dall'esercizio  finanziario 2008 e' autorizzata la spesa di
          3  milioni  di  euro"  sono sostituite dalle seguenti: "Per
          l'esercizio finanziario 2008 e' autorizzata la spesa di 1,5
          milioni di euro";
                10)  al  comma  410,  le parole: "3 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno"  sono sostituite dalle seguenti: "1,5
          milioni di euro per l'anno";
                11)  il  comma  437 e' sostituito dal seguente: "437.
          L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'art. 20, comma 8,
          della  legge  8  novembre  2000,  n. 328, relativa al fondo
          nazionale  per  le  politiche  sociali  e'  ridotta di 1,25
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010";
                12)  il  comma  519 e' sostituito dal seguente: "519.
          L'autorizzazione  di  spesa  di cui all'art. 1, comma 1209,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n. 296, e' ridotta di 25
          milioni  per  l'anno  2008 e di 30 milioni per l'anno 2009.
          Per  l'anno  2010 le risorse del Fondo per l'occupazione di
          cui  all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
          n.  148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 19
          luglio  1993,  n.  236,  sono ridotte di 30 milioni di euro
          annui";
                13)  il  comma  535 e' sostituito dal seguente: "535.
          L'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'art. 3, comma 151,
          della  legge  24  dicembre  2003, n. 350, e' ridotta di 1,5
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010";
                14)  il  secondo periodo del comma 1152-bis dell'art.
          1,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dal
          seguente:  "L'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 61,
          comma  1,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ridotta
          di  500  milioni  di  euro  per  ciascuno degli anni 2008 e
          2009";
                15) il secondo periodo del comma 584 e' soppresso.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 4, dell'art. 5, del
          gia' citato decreto-legge n. 93 del 2008:
              «4.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
          dotazione  pari  a 100 milioni di euro per l'anno 2008, 100
          milioni  di  euro  per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per
          l'anno  2010,  da  utilizzare  a  reintegro delle dotazioni
          finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'
          disposto,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze.».