Art. 63-bis.
                          Cinque per mille
  1.  Per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni
dei  redditi  relative  al  periodo  d'imposta  2008,  sulla base dei
criteri  e  delle  modalita'  di  cui  al  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  20  gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  22  del  27 gennaio 2006, fermo quanto gia' dovuto dai
contribuenti  a  titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche,
una  quota  pari al cinque per mille dell'imposta stessa e' destinata
in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita':
    a)  sostegno  del  volontariato  e delle altre organizzazioni non
lucrative  di  utilita'  sociale  di  cui all'articolo 10 del decreto
legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460, e successive modificazioni,
nonche'   delle  associazioni  di  promozione  sociale  iscritte  nei
registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7,
commi  1,  2,  3  e  4,  della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera a) , del citato decreto legislativo
n. 460 del 1997;
    b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita';
    c) finanziamento della ricerca sanitaria;
    d)   sostegno  delle  attivita'  sociali  svolte  dal  comune  di
residenza del contribuente;
    e)   sostegno   alle   associazioni   sportive   dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.
  2.  Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge
20 maggio 1985, n. 222.
  3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere,
entro  un  anno  dalla  ricezione  delle  somme ad essi destinate, un
apposito  e  separato  rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di
una   relazione   illustrativa,  in  modo  chiaro  e  trasparente  la
destinazione delle somme ad essi attribuite.
  4.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  e del Ministro del lavoro, della
salute  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite  le  modalita'  di
richiesta,  le  liste  dei soggetti ammessi al riparto e le modalita'
del  riparto  delle somme stesse nonche' le modalita' e i termini del
recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3.
  5.  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della
legge  24  dicembre  2007, n. 244, e' integrata di 20 milioni di euro
per l'anno 2010.
  6.   Le   disposizioni  che  riconoscono  contributi  a  favore  di
associazioni   sportive   dilettantistiche  a  valere  sulle  risorse
derivanti  dal 5 mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
hanno   effetto   previa   adozione   di   un  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalita' di
attuazione,   prevedendo   particolari   modalita'   di   accesso  al
contributo, di controllo e di rendicontazione, nonche' la limitazione
dell'incentivo  nei  confronti  delle  sole associazioni sportive che
svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale.
 
          Riferimenti normativi:
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          20  gennaio  2006,  recante «Definizione della modalita' di
          destinazione   della   quota   pari  al  cinque  per  mille
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche, in base
          alla    scelta   del   contribuente,   per   finalita'   di
          volontariato,   ricerca   scientifica  e  dell'universita',
          ricerca  sanitaria e attivita' sociali svolte dal comune di
          residenza»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  27
          gennaio 2006, n. 22.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto
          legislativo   4  dicembre  1997,  n.  460  (Riordino  della
          disciplina  tributaria  degli  enti non commerciali e delle
          organizzazioni non lucrative di utilita' sociale):
              «Art.  10  (Organizzazioni  non  lucrative  di utilita'
          sociale).   -  1.  Sono  organizzazioni  non  lucrative  di
          utilita'  sociale  (ONLUS)  le associazioni, i comitati, le
          fondazioni,  le  societa'  cooperative  e gli altri enti di
          carattere  privato,  con  o senza personalita' giuridica, i
          cui   statuti  o  atti  costitutivi,  redatti  nella  forma
          dell'atto  pubblico o della scrittura privata autenticata o
          registrata, prevedono espressamente:
                a)  lo  svolgimento  di  attivita'  in uno o piu' dei
          seguenti settori:
                  1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
                  2) assistenza sanitaria;
                  3) beneficenza;
                  4) istruzione;
                  5) formazione;
                  6) sport dilettantistico;
                  7)  tutela,  promozione e valorizzazione delle cose
          d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
          1939,  n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
          al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 settembre
          1963, n. 1409;
                  8)   tutela   e   valorizzazione   della  natura  e
          dell'ambiente,  con  esclusione  dell'attivita', esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali  e  pericolosi  di  cui  all'art.  7  del  decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
                  9) promozione della cultura e dell'arte;
                  10) tutela dei diritti civili;
                  11)  ricerca  scientifica  di particolare interesse
          sociale  svolta  direttamente  da fondazioni ovvero da esse
          affidata   ad   universita',   enti  di  ricerca  ed  altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo  modalita'  da  definire  con  apposito regolamento
          governativo  emanato  ai sensi dell'art. 17, della legge 23
          agosto 1988, n. 400;
                b)   l'esclusivo   perseguimento   di   finalita'  di
          solidarieta' sociale;
                c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
          menzionate  alla  lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
          direttamente connesse;
                d)   il   divieto   di  distribuire,  anche  in  modo
          indiretto,  utili  e  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,
          riserve  o  capitale durante la vita dell'organizzazione, a
          meno  che  la  destinazione  o  la  distribuzione non siano
          imposte  per  legge  o  siano  effettuate a favore di altre
          ONLUS  che  per  legge,  statuto  o regolamento fanno parte
          della medesima ed unitaria struttura;
                e)  l'obbligo  di impiegare gli utili o gli avanzi di
          gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
          e di quelle ad esse direttamente connesse;
                f)    l'obbligo    di    devolvere    il   patrimonio
          dell'organizzazione,   in  caso  di  suo  scioglimento  per
          qualunque  causa,  ad altre organizzazioni non lucrative di
          utilita'  sociale  o  a  fini di pubblica utilita', sentito
          l'organismo  di  controllo  di  cui  all'art. 3, comma 190,
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  salvo  diversa
          destinazione imposta dalla legge;
                g)  l'obbligo  di  redigere  il bilancio o rendiconto
          annuale;
                h)  disciplina  uniforme  del  rapporto associativo e
          delle    modalita'    associative    volte    a   garantire
          l'effettivita'    del    rapporto    medesimo,   escludendo
          espressamente  la  temporaneita'  della partecipazione alla
          vita   associativa   e   prevedendo  per  gli  associati  o
          partecipanti   maggiori  d'eta'  il  diritto  di  voto  per
          l'approvazione  e  le  modificazioni  dello  statuto  e dei
          regolamenti   e   per  la  nomina  degli  organi  direttivi
          dell'associazione;
                i)  l'uso,  nella  denominazione  ed  in qualsivoglia
          segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
          locuzione   "organizzazione   non   lucrativa  di  utilita'
          sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
              2.  Si  intende  che  vengono  perseguite  finalita' di
          solidarieta'  sociale  quando  le  cessioni  di  beni  e le
          prestazioni  di  servizi relative alle attivita' statutarie
          nei  settori  dell'assistenza  sanitaria,  dell'istruzione,
          della   formazione,   dello  sport  dilettantistico,  della
          promozione  della  cultura  e  dell'arte e della tutela dei
          diritti  civili  non  sono  rese  nei  confronti  di  soci,
          associati  o  partecipanti,  nonche'  degli  altri soggetti
          indicati  alla  lettera  a)  del  comma  6,  ma  dirette ad
          arrecare benefici a:
                a)  persone  svantaggiate  in  ragione  di condizioni
          fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
                b)  componenti  collettivita'  estere,  limitatamente
          agli aiuti umanitari.
              3.  Le  finalita'  di  solidarieta' sociale s'intendono
          realizzate  anche  quando tra i beneficiari delle attivita'
          statutarie  dell'organizzazione  vi  siano  i  propri soci,
          associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
          lettera  a)  del  comma  6,  se  costoro  si  trovano nelle
          condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) , del comma
          2.
              4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
          3,   si   considerano  comunque  inerenti  a  finalita'  di
          solidarieta'  sociale le attivita' statutarie istituzionali
          svolte    nei    settori   della   assistenza   sociale   e
          sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
          e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
          di  cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
          biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  30  settembre  1963,  n.  1409,  della tutela e
          valorizzazione  della natura e dell'ambiente con esclusione
          dell'attivita',  esercitata  abitualmente,  di  raccolta  e
          riciclaggio  dei  rifiuti  urbani, speciali e pericolosi di
          cui  all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22,  della  ricerca  scientifica  di  particolare interesse
          sociale  svolta  direttamente  da fondazioni ovvero da esse
          affidate   ad   universita',   enti  di  ricerca  ed  altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo  modalita'  da  definire  con  apposito regolamento
          governativo  emanato  ai  sensi dell'art. 17 della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  nonche' le attivita' di promozione
          della  cultura  e  dell'arte per le quali sono riconosciuti
          apporti  economici  da  parte dell'amministrazione centrale
          dello Stato.
              5.   Si  considerano  direttamente  connesse  a  quelle
          istituzionali   le   attivita'   statutarie  di  assistenza
          sanitaria,  istruzione,  formazione, sport dilettantistico,
          promozione  della  cultura e dell'arte e tutela dei diritti
          civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
          1, lettera a) , svolte in assenza delle condizioni previste
          ai  commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura
          a  quelle  statutarie  istituzionali, in quanto integrative
          delle  stesse.  L'esercizio  delle  attivita'  connesse  e'
          consentito   a  condizione  che,  in  ciascun  esercizio  e
          nell'ambito  di  ciascuno dei settori elencati alla lettera
          a)  del  comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
          quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
          il     66     per    cento    delle    spese    complessive
          dell'organizzazione.
              6.  Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
          di utili o di avanzi di gestione:
                a)  le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
          soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
          gli  organi  amministrativi  e di controllo, a coloro che a
          qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
          parte,  ai  soggetti  che  effettuano erogazioni liberali a
          favore  dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
          grado  ed  ai  loro  affini entro il secondo grado, nonche'
          alle  societa'  da  questi  direttamente  o  indirettamente
          controllate  o  collegate,  effettuate  a  condizioni  piu'
          favorevoli  in  ragione  della  loro  qualita'.  Sono fatti
          salvi,  nel  caso delle attivita' svolte nei settori di cui
          ai  numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
          accordati  a  soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
          che  effettuano  erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
          aventi  significato  puramente onorifico e valore economico
          modico;
                b)  l'acquisto  di  beni  o servizi per corrispettivi
          che,  senza  valide  ragioni economiche, siano superiori al
          loro valore normale;
                c)   la   corresponsione  ai  componenti  gli  organi
          amministrativi  e  di  controllo  di emolumenti individuali
          annui  superiori  al  compenso massimo previsto dal decreto
          del  Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
          dal  decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
          legge  3  agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
          integrazioni,  per  il  presidente  del  collegio sindacale
          delle societa' per azioni;
                d)  la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
          e  dagli  intermediari finanziari autorizzati, di interessi
          passivi,   in   dipendenza  di  prestiti  di  ogni  specie,
          superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
                e)  la  corresponsione  ai  lavoratori  dipendenti di
          salari  o  stipendi  superiori  del 20 per cento rispetto a
          quelli  previsti  dai contratti collettivi di lavoro per le
          medesime qualifiche.
              7.  Le  disposizioni di cui alla lettera (( h) )) , del
          comma  1, non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui
          alle lettere (( h) )) ed (( i) )) del medesimo comma 1, non
          si  applicano  agli  enti  riconosciuti  dalle  confessioni
          religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi
          o intese.
              8.  Sono  in  ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
          della  loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
          di  volontariato  di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
          iscritti  nei  registri  istituiti  dalle  regioni  e dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
          non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
          febbraio  1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla
          legge  8  novembre  1991, n. 381, nonche' i consorzi di cui
          all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano
          la   base  sociale  formata  per  il  cento  per  cento  da
          cooperative  sociali.  Sono  fatte  salve  le previsioni di
          maggior  favore  relative  agli  organismi di volontariato,
          alle  organizzazioni  non  governative  e  alle cooperative
          sociali  di  cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
          del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
              9.  Gli  enti ecclesiastici delle confessioni religiose
          con  le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
          e  le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
          enti  di  cui all'art. 3, comma 6, lettera e) , della legge
          25  agosto  1991,  n.  287,  le cui finalita' assistenziali
          siano   riconosciute   dal   Ministero  dell'interno,  sono
          considerati   ONLUS   limitatamente   all'esercizio   delle
          attivita'  elencate  alla  lettera  a)  del  comma 1; fatta
          eccezione  per  la  prescrizione di cui alla lettera c) del
          comma  1,  agli  stessi enti e associazioni si applicano le
          disposizioni  anche  agevolative  del  presente  decreto, a
          condizione    che   per   tali   attivita'   siano   tenute
          separatamente  le  scritture  contabili  previste  all'art.
          20-bis  del  decreto  del  Presidente  delle  Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma 1.
              10.  Non  si  considerano  in  ogni caso ONLUS gli enti
          pubblici,   le   societa'  commerciali  diverse  da  quelle
          cooperative,  gli  enti  conferenti  di  cui  alla legge 30
          luglio  1990,  n. 218, i partiti e i movimenti politici, le
          organizzazioni  sindacali,  le  associazioni  di  datori di
          lavoro e le associazioni di categoria.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  della  legge  7
          dicembre  2000,  n.  383  (Disciplina delle associazioni di
          promozione sociale):
              «Art.  7  (Registri).  -  1.  Presso  la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari
          sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
          iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
          le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
          in  possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
          operanti  da  almeno  un  anno. Alla tenuta del registro si
          provvede  con  le  ordinarie  risorse  finanziarie, umane e
          strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
              2.  Per  associazioni di promozione sociale a carattere
          nazionale  si  intendono  quelle  che svolgono attivita' in
          almeno  cinque  regioni  ed  in  almeno  venti province del
          territorio nazionale.
              3.    L'iscrizione   nel   registro   nazionale   delle
          associazioni  a  carattere nazionale comporta il diritto di
          automatica  iscrizione  nel  registro medesimo dei relativi
          livelli   di  organizzazione  territoriale  e  dei  circoli
          affiliati,  mantenendo  a tali soggetti i benefici connessi
          alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
              4.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano  istituiscono,  rispettivamente,  registri su scala
          regionale  e  provinciale,  cui possono iscriversi tutte le
          associazioni  in  possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
          che   svolgono   attivita',   rispettivamente,   in  ambito
          regionale o provinciale.».
              - La   legge   20   maggio   1985,   n.   222,  recante
          «Disposizioni  sugli  enti e beni ecclesiastici in Italia e
          per  il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle
          diocesi»,  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno
          1985, n. 129, supplemento ordinario.
              - Si  riporta  il testo del comma 8, dell'art. 3, della
          gia' citata legge n. 244 del 2007:
              «8.  Per  le  finalita'  di  cui  ai  commi da 5 a 7 e'
          autorizzata  la  spesa nel limite massimo di 380 milioni di
          euro per l'anno 2009.».