Art. 28. Conferme ed integrazioni 1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme dei vigenti CCNL. In particolare sono confermate le disposizioni in materia di riposo settimanale contenute nell'art. 21 del CCNL del 5 dicembre 1996 e nell'art. 6 del CCNL del 10 febbraio 2004. 2. Le parti ribadiscono la necessita' che le Aziende nell'attribuzione degli incarichi previsti dall'art. 15-septies del decreto legislativo n. 502 del 1992 si attengano alle modalita' e requisiti previsti dall'art. 63, comma 5 del CCNL dell'8 giugno 2000 per tale tipologia di incarichi. 3. Le assenze retribuite di cui all'art. 23, comma 1, ultima alinea, del CCNL 5 dicembre 1996, sono godute in misura corrispondente al numero 18 ore complessive nell'anno.