Art. 28.
                      Conferme ed integrazioni

    1. Nelle  parti  non  modificate  o  integrate o disapplicate dal
presente  contratto,  restano  confermate  tutte le norme dei vigenti
CCNL.  In  particolare  sono confermate le disposizioni in materia di
riposo  settimanale  contenute  nell'art.  21 del CCNL del 5 dicembre
1996 e nell'art. 6 del CCNL del 10 febbraio 2004.
    2. Le   parti   ribadiscono   la   necessita'   che   le  Aziende
nell'attribuzione  degli  incarichi previsti dall'art. 15-septies del
decreto  legislativo  n.  502  del 1992 si attengano alle modalita' e
requisiti  previsti dall'art. 63, comma 5 del CCNL dell'8 giugno 2000
per tale tipologia di incarichi.
    3. Le  assenze  retribuite  di  cui  all'art. 23, comma 1, ultima
alinea,   del   CCNL   5   dicembre   1996,  sono  godute  in  misura
corrispondente al numero 18 ore complessive nell'anno.