Art. 29.
                     Norme finali e transitorie

    1.  Le  parti,  considerato  il  ritardo  con il quale sono state
avviate le trattative rispetto all'inizio del quadriennio 2006-2009 e
biennio  economico  2006-2007,  ritengono  prioritario  concludere la
presente  fase  negoziale  in  tempi brevi e, pertanto, concordano di
rinviare,  in considerazione dell'eccezionalita' della situazione, ad
una apposita sequenza contrattuale, integrativa del presente CCNL, da
definirsi  entro  la  conclusione del quadriennio 2006-2009, anche la
trattazione delle seguenti tematiche:
      rivisitazione   delle   tematiche   riguardanti   le  relazioni
sindacali, nell'ottica di valorizzare ulteriormente la contrattazione
di secondo livello;
      riordino  complessivo  del sistema degli incarichi gestionali e
professionali, secondo quanto previsto all'art. 6;
      disciplina  delle  flessibilita'  del  rapporto di lavoro, alla
luce delle disposizioni vigenti;
      disciplina della formazione;
      verifica  del  sistema  di valutazione, ai fini di pervenire ad
una maggiore funzionalita' dello stesso;
      individuazione  di  un  sistema  sperimentale  di  procedure  e
sanzioni   a  carattere  disciplinare  e  comportamentale,  ai  sensi
dell'art. 15 del presente CCNL;
      individuazione di una idonea disciplina in materia di copertura
assicurativa  e tutela legale, sulla base delle risultanze dei lavori
della Commissione di cui all'art. 18;
      problematiche relative al risk management e della sicurezza sul
lavoro.
                                ----


                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

    Con riferimento all'art. 15 le parti precisano che sui servizi da
considerare  svolti senza soluzione di continuita' si richiama quanto
affermato nella nota di chiarimento dell'Aran n. 11632 del 25 ottobre
2000, pubblicata nel sito Internet www.aranagenzia.it

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

    Le parti concordano sulla necessita' di verificare da parte degli
uffici  competenti il valore di riferimento retributivo utilizzato al
fine  della  definizione  degli  incrementi  retributivi del presente
contratto  prima dell'avvio del negoziato per il rinnovo del prossimo
biennio   contrattuale.   Tale   esigenza   si   basa  sull'accertata
disomogeneita'  della  crescita  delle  retribuzioni  medie  dei  due
distinti accordi per il personale delle aree dirigenziali III e IV.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

    Fermo   restando   il   rispetto   delle   scelte  delle  regioni
nell'organizzazione  delle  aziende  ed  enti  del Servizio sanitario
nazionale  ed  i diversi ruoli e funzioni che la legislazione vigente
assegna  ai  dirigenti  del  Servizio  sanitario nazionale stesso e a
medici    e    veterinari    convenzionati,   le   parti   concordano
sull'opportunita'   che   le   risorse  economiche  finalizzate  alla
copertura  dei  posti  delle dotazioni organiche vengano destinate ai
dirigenti di cui alla presente area.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

    In  relazione  all'art.  18  le parti chiariscono che, in caso di
sinistro,  le  Aziende  forniscono  ai  dirigenti  tutta l'assistenza
possibile  tramite  le  proprie strutture e la propria organizzazione
senza ulteriori oneri.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5

    In  relazione  all'art.  8,  comma 3,  le  parti precisano che il
riferimento  alla «copertura finanziaria» deve intendersi nell'ambito
di quanto previsto dalla legge n. 251 del 2000.