Art. 29. Norme finali e transitorie 1. Le parti, considerato il ritardo con il quale sono state avviate le trattative rispetto all'inizio del quadriennio 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, ritengono prioritario concludere la presente fase negoziale in tempi brevi e, pertanto, concordano di rinviare, in considerazione dell'eccezionalita' della situazione, ad una apposita sequenza contrattuale, integrativa del presente CCNL, da definirsi entro la conclusione del quadriennio 2006-2009, anche la trattazione delle seguenti tematiche: rivisitazione delle tematiche riguardanti le relazioni sindacali, nell'ottica di valorizzare ulteriormente la contrattazione di secondo livello; riordino complessivo del sistema degli incarichi gestionali e professionali, secondo quanto previsto all'art. 6; disciplina delle flessibilita' del rapporto di lavoro, alla luce delle disposizioni vigenti; disciplina della formazione; verifica del sistema di valutazione, ai fini di pervenire ad una maggiore funzionalita' dello stesso; individuazione di un sistema sperimentale di procedure e sanzioni a carattere disciplinare e comportamentale, ai sensi dell'art. 15 del presente CCNL; individuazione di una idonea disciplina in materia di copertura assicurativa e tutela legale, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di cui all'art. 18; problematiche relative al risk management e della sicurezza sul lavoro. ---- DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Con riferimento all'art. 15 le parti precisano che sui servizi da considerare svolti senza soluzione di continuita' si richiama quanto affermato nella nota di chiarimento dell'Aran n. 11632 del 25 ottobre 2000, pubblicata nel sito Internet www.aranagenzia.it DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 Le parti concordano sulla necessita' di verificare da parte degli uffici competenti il valore di riferimento retributivo utilizzato al fine della definizione degli incrementi retributivi del presente contratto prima dell'avvio del negoziato per il rinnovo del prossimo biennio contrattuale. Tale esigenza si basa sull'accertata disomogeneita' della crescita delle retribuzioni medie dei due distinti accordi per il personale delle aree dirigenziali III e IV. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 Fermo restando il rispetto delle scelte delle regioni nell'organizzazione delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale ed i diversi ruoli e funzioni che la legislazione vigente assegna ai dirigenti del Servizio sanitario nazionale stesso e a medici e veterinari convenzionati, le parti concordano sull'opportunita' che le risorse economiche finalizzate alla copertura dei posti delle dotazioni organiche vengano destinate ai dirigenti di cui alla presente area. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 In relazione all'art. 18 le parti chiariscono che, in caso di sinistro, le Aziende forniscono ai dirigenti tutta l'assistenza possibile tramite le proprie strutture e la propria organizzazione senza ulteriori oneri. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 In relazione all'art. 8, comma 3, le parti precisano che il riferimento alla «copertura finanziaria» deve intendersi nell'ambito di quanto previsto dalla legge n. 251 del 2000.