Art. 41. 
                  (Comitato regionale di controllo) 
1.  Per  l'esercizio   del   controllo   di   legittimita'   previsto
dall'articolo 130 della Costituzione, e' istituito, con  decreto  del
presidente della giunta regionale, il comitato regionale di controllo
sugli atti dei comuni e delle province. 
2. La legge regionale puo' articolare  il  comitato  in  sezioni  per
territorio  o  per  materia,  salvaguardando  con   forme   opportune
l'unitarieta' di indirizzo. 
3. A tal fine la  regione,  in  collaborazione  con  gli  uffici  del
comitato, cura la pubblicazione periodica delle principali  decisioni
del comitato regionale di controllo con le  relative  motivazioni  di
riferimento. 
 
          Nota all'art. 41:
          Il testo dell'art. 130 della Costituzione cosi' dispone:
          "Art.  130.  - Un organo della regione, costituito nei modi
          stabiliti da legge  della  Repubblica,  esercita  in  forma
          decentrata,  il  controllo di legittimita' sugli atti delle
          province, dei comuni e degli altri enti locali.
          In  casi  determinati dalla legge puo' essere esercitato il
          controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli
          enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione".