Art. 44. 
                          (Norme regionali) 
1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle  loro
sezioni, le indennita' da attribuire ai componenti, le  funzioni  del
presidente e  del  vicepresidente,  le  forme  di  pubblicita'  della
attivita' dei comitati e di consultazione delle decisioni, nonche' il
rilascio di copie di esse sono disciplinati dalla legge regionale. 
2. La legge regionale detta le norme per l'elezione,  a  maggiorranza
qualificata, dei componenti del comitato regionale di controllo e per
la tempestiva sostituzione degli stessi in caso di morte, dimissioni,
decadenza per reiterate  assenze  ingiustificate  o  incompatibilita'
sopravventura, nonche' per la supplenza del presidente. 
3. Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di  controllo
e dei loro uffici, nonche'  la  corresponsione  di  un'indennita'  di
carica ai componenti sono a carico della regione. 
4. La regione provvede alle strutture serventi del comitato regionale
di controllo ispirandosi ai principi  dell'adeguatezza  funzionale  e
dell'autonomia dell'organo.