Art. 45. 
                 (Deliberazioni soggette al controllo 
                     preventivo di legittimita') 
1.  Sono  soggete  al  controllo  preventivo   di   legittimita'   le
deliberazioni che la legge riserva ai consigli comunali e provinciali
nonche' quelle che i consigli  e  le  giunte  intendono,  di  propria
iniziativa, sottoporre al comitato. 
2.  Le  deliberazioni  di  competenza  delle  giunte  nelle   materie
sottoelencate  sono  sottoposte  al  controllo   nei   limiti   delle
illegittimita'  denunciate,   quando   un   terzo   dei   consiglieri
provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni nei quali  si  vota
con il sistema proporzionale ovvero un  quinto  dei  consiglieri  nei
comuni nei quali  si  vota  col  sistema  maggioritario  ne  facciano
richiesta scritta e motivata con l'indicazione  delle  norme  violate
entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio: 
a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti; 
b)  contributi,  indennita',  compensi,  rimborsi  ed  esenzioni   ad
amministratori, a dipendenti o a terzi; 
c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale. 
3. Contestualmente all'affissione all'albo  le  delibere  di  cui  al
comma 2 sono comunicate ai capigruppo consiliari. 
4. Entro gli stessi termini di cui al comma 2 possono altresi' essere
sottoposte al controllo le deliberazioni della giunta quando un terzo
dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni nei
quali si vota con il  sistema  proporzionale  ovvero  un  quinto  dei
consiglieri  nei  comuni  nei  quali   si   vota   con   il   sistema
maggioritario, con richiesta scritta e motivata, le ritengano viziate
di incompetenza o assunte in  contrasto  con  atti  fondamentali  del
consiglio. 
5. Non sono soggette  al  controllo  preventivo  di  legittimita'  le
deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.