Art. 46. 
                 (Modalita' del controllo preventivo 
              di legittimita' degli atti e del bilancio) 
1. Salvo quanto disposto dagli articoli  seguenti,  le  deliberazioni
indicate dall'articolo 45 diventano esecutive se nel termine di venti
giorni  dalla  ricezione  delle  stesse  il  comitato  regionale   di
controllo  non  abbia  adottato  un  provvedimento  di  annullamento,
dandone nel medesimo termine comunicazione all'ente interessato. 
2.  Il  controllo  di  legittimita'  comporta   la   verifica   della
conformita'  dell'atto  alle  norme  vigenti   nonche'   alle   norme
statutarie dell'ente, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse
pubblico perseguito. 
3. Il provvedimento di annullamento indica, anche con riferimento  ai
principi generali dell'ordinamento giuridico, le norme violate. 
4. Il termine e' interrotto per una sola volta  se  prima  della  sua
scadenza il comitato regionale  di  controllo  chieda  chiarimenti  o
elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante. In tal caso il
termine per l'annullamento riprende a  decorrere  dal  momento  della
ricezione degli atti richiesti. 
5.  Le  deliberazioni  diventano  esecutive  prima  del  decorso  del
termine, se il comitato regionale di controllo da'  comunicazione  di
non aver riscontrato vizi di legittimita'. 
6.  La  trasmissione  all'organo  di  controllo  delle  deliberazioni
dichiarate urgenti ha luogo entro cinque  giorni  dalla  adozione,  a
pena di decadenza. 
7. La legge regionale  stabilisce  le  modalita'  ed  i  termini  per
l'invio  delle  deliberazioni  all'organo  di  controllo  e  per   la
disciplina  della  decorrenza  dei  termini  assegnati  ai   comitati
regionali ai fini dell'esercizio del controllo stesso. 
8. Il termine  per  l'esame  del  bilancio  preventivo  e  del  conto
consuntivo da parte del comitato di controllo e' di quaranta  giorni.
Il decorso del termine determina l'esecutivita'  delle  deliberazioni
ai sensi del comma 1. 
9. Il comitato di controllo puo'  indicare  all'ente  interessato  le
modificazioni da apportare alle risultanze del conto  consuntivo  con
l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni. 
10. Nel caso di  mancata  adozione  del  conto  consuntivo  entro  il
termine di legge, di mancata adozione delle  modificazioni  entro  il
termine previsto dal comma 9 o di annullamento delle deliberazione di
adozione del conto consuntivo da parte  del  comitato  di  controllo,
questo provvede alla nomina di uno o piu' commissari per la redazione
del conto stesso. 
11. Nell'esame del bilancio preventivo  e  del  conto  consuntivo  il
controllo di legittimita' comprende la coerenza interna degli atti  e
la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle  deliberazioni,
nonche' con i documenti giustificativi allegati alle stesse.